LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.
(2)Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.
(3)Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN IEC 61010-2-012:2022 e la relativa modifica EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura.
(4)Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, per apparecchi di illuminazione di emergenza, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (3). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60598-2-22:2022.
(5)Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione della Commissione (4): EN 61557-12:2008 per dispositivi per la misura e il controllo delle prestazioni e EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05, per apparecchi di illuminazione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN IEC 61557-12:2022 nonché EN IEC 60598-1:2021 e la relativa modifica EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.
(6)Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, per unità di alimentazione di lampada, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN 61347-2-7:2012/A2:2022.
(7)Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.
(8)Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 61010-2-012:2022, quale modificata da EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021, quale modificata da EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022 e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019 e EN 61347-2-7:2012/A2:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.
(10)È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60598-2-22:2014 e EN 61347-2-7:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.008.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A008%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it