Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/97 della Commissione del 5 gennaio 2023 che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1) (di seguito, «regolamento INN»), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

1.INTRODUZIONE

(1)Il regolamento INN istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono l’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

(4)L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN deve fondarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. È basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma del regolamento INN o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, ad esempio i dati di cattura, le informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, i registri e le banche dati sulle navi, i programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica e gli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.

(5)Conformemente all’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio è tenuto a decidere su un elenco di paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all’articolo 38 del regolamento INN.

(6)Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, possono essere importati nell’Unione unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme a detto regolamento.

(7)Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da Stati terzi di bandiera è subordinata a una notifica alla Commissione in cui lo Stato di bandiera interessato attesta di disporre di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai suoi pescherecci e che le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura.

(8)Conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.

(9)La Repubblica del Camerun (di seguito, «Camerun») ha presentato la notifica prevista in quanto Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20 del regolamento INN alla Commissione, che l’ha accettata in data 15 luglio 2009.

(10)Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistessero forti indicazioni del fatto che il Camerun avesse omesso di adempiere gli obblighi di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ad esso imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.008.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A008%3ATOC

Foto:

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