Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Nell’era digitale le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sostengono sistemi complessi impiegati nelle attività quotidiane. Mantengono in funzione i principali settori delle nostre economie, tra cui il settore finanziario, e migliorano il funzionamento del mercato interno. Il crescente grado di digitalizzazione e interconnessione amplifica d’altra parte i rischi informatici, rendendo l’intera società, e in particolare il sistema finanziario, più vulnerabile alle minacce informatiche o alle perturbazioni delle TIC. L’uso onnipresente dei sistemi di TIC e l’elevata digitalizzazione e connettività sono oggi caratteristiche fondamentali delle attività delle entità finanziarie dell’Unione, ma la loro resilienza digitale deve ancora essere affrontata e integrata in maniera più efficace nei loro quadri operativi di portata più ampia.

(2)Negli ultimi decenni, l’uso delle TIC ha conquistato un ruolo essenziale nella fornitura di servizi finanziari, al punto da acquisire oggi un’importanza critica nell’esecuzione delle consuete funzioni quotidiane di tutte le entità finanziarie. Ora la digitalizzazione riguarda ad esempio i pagamenti, che stanno progressivamente migrando dal contante e dal cartaceo verso soluzioni digitali, nonché la compensazione e il regolamento dei titoli, la negoziazione elettronica e algoritmica, le operazioni di prestito e finanziamento, la finanza tra pari (peer–to–peer finance), i rating del credito, la gestione dei crediti e le operazioni di back-office. Anche il settore assicurativo è stato trasformato dall’uso delle TIC, dall’emergere di intermediari assicurativi che offrono i loro servizi online e che operano con InsurTech fino alla sottoscrizione di assicurazioni digitali. Non solo l’intero settore finanziario è diventato in larga misura digitale, ma la digitalizzazione ha anche reso più marcate le interconnessioni e le dipendenze all’interno del settore e nei confronti di fornitori terzi di infrastrutture e servizi.

(3)In una relazione del 2020 incentrata sul rischio informatico sistemico, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha ribadito che l’attuale elevato livello di interconnessione tra entità finanziarie, mercati finanziari e infrastrutture del mercato finanziario, e in particolare l’interdipendenza dei rispettivi sistemi di TIC, potrebbe costituire una potenziale vulnerabilità sistemica dal momento che incidenti informatici localizzati potrebbero rapidamente diffondersi da una qualunque delle circa 22 000 entità finanziarie dell’Unione all’intero sistema finanziario, senza trovare alcun ostacolo nelle frontiere geografiche. Gravi violazioni delle TIC che si verifichino nel settore finanziario non si limitano a colpire entità finanziarie isolate, bensì spianano anche la strada alla propagazione di vulnerabilità localizzate attraverso tutti i canali di trasmissione finanziaria e possono provocare conseguenze avverse per la stabilità del sistema finanziario dell’Unione, dando luogo ad esempio a pressanti richieste di rimborsi e a una generale perdita di fiducia nei mercati finanziari.

(4)Negli ultimi anni, i rischi informatici hanno richiamato l’attenzione di responsabili politici e organismi di regolamentazione e normazione che, a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, hanno cercato di migliorare la resilienza digitale, stabilire norme e coordinare il lavoro di regolamentazione o vigilanza. A livello internazionale, il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, il consiglio per la stabilità finanziaria, l’istituto per la stabilità finanziaria, nonché il G7 e il G20, si propongono di fornire alle autorità competenti e agli operatori del mercato di varie giurisdizioni gli strumenti per potenziare la resilienza dei rispettivi sistemi finanziari. Tale lavoro è stato inoltre dettato dalla necessità di tenere debitamente conto dei rischi informatici nel contesto di un sistema finanziario globale altamente interconnesso e di perseguire una maggiore coerenza delle migliori prassi pertinenti.

(5)Benché a livello dell’Unione e nazionale siano state adottate iniziative politiche e legislative mirate, i rischi informatici continuano a rappresentare una sfida per la resilienza operativa, le prestazioni e la stabilità del sistema finanziario dell’Unione. Le riforme che sono state introdotte sulla scia della crisi finanziaria del 2008 hanno rafforzato in primo luogo la resilienza finanziaria del settore finanziario dell’Unione, mirando a salvaguardare la competitività e la stabilità dell’Unione in una prospettiva economica, prudenziale e di condotta sul mercato. Benché si inseriscano nel quadro del rischio operativo, la sicurezza delle TIC e la resilienza digitale hanno occupato un posto meno rilevante nell’agenda normativa dopo la crisi finanziaria e sono state potenziate solo in alcuni settori del panorama delle politiche e della normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari, o soltanto in alcuni Stati membri.

(6)Nella comunicazione del 8 marzo 2018 intitolata «Piano d’azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo» la Commissione ha sottolineato la fondamentale importanza di una maggiore resilienza del settore finanziario dell’Unione, anche da un punto di vista operativo, allo scopo di garantirne il buon funzionamento e la sicurezza tecnologica nonché la rapida ripresa dopo incidenti e violazioni delle TIC, consentendo in ultima analisi la fornitura efficace e ordinata dei servizi finanziari in tutta l’Unione, anche in situazioni di stress, preservando nel contempo la fiducia dei consumatori e degli operatori del mercato.

(7)Nell’aprile 2019 l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) , l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») hanno pubblicato congiuntamente pareri tecnici in cui si invocava l’adozione di un approccio coerente ai rischi informatici nel settore finanziario e si raccomandava di potenziare, in maniera proporzionata, la resilienza operativa digitale del settore dei servizi finanziari tramite un’iniziativa settoriale dell’Unione.

(8)Il settore finanziario dell’Unione è regolamentato da un codice unico ed è disciplinato da un sistema europeo di vigilanza finanziaria. Le disposizioni sulla resilienza operativa digitale e sulla sicurezza delle TIC non sono tuttavia ancora armonizzate in maniera completa o coerente, benché nell’era digitale la resilienza operativa digitale sia un elemento fondamentale della stabilità finanziaria e dell’integrità del mercato, non meno importante, ad esempio, delle norme comuni riguardanti gli aspetti prudenziali o la condotta sul mercato. Sarebbe quindi opportuno perfezionare il codice unico e il sistema di vigilanza per coprire anche la resilienza operativa digitale, rafforzando i mandati delle autorità competenti per consentire loro di vigilare sulla gestione dei rischi informatici nel settore finanziario al fine di proteggere l’integrità e l’efficienza del mercato interno ed agevolarne il regolare funzionamento.

(9)Le disparità legislative e la disomogeneità degli approcci normativi o di vigilanza a livello nazionale per quanto riguarda i rischi informatici ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e intralciano il regolare esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi per le entità finanziarie che operano su base transfrontaliera. Potrebbe risultarne falsata anche la concorrenza tra entità finanziarie dello stesso tipo attive in Stati membri diversi. È quanto accade in particolare nei settori in cui l’armonizzazione a livello di Unione è stata assai limitata, come i test di resilienza operativa digitale, o assente, come il monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi. Le disparità provocate dagli sviluppi previsti a livello nazionale potrebbero produrre ostacoli ulteriori al funzionamento del mercato interno, a danno dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria.

(10)Ad oggi, dal momento che le disposizioni sui rischi informatici sono state trattate in modo soltanto parziale a livello di Unione, esistono carenze o sovrapposizioni in settori importanti, come la segnalazione degli incidenti connessi alle TIC e i test di resilienza operativa digitale, nonché incoerenze dovute alla divergenza delle norme nazionali o al sovrapporsi di norme la cui applicazione risulta inefficiente sotto il profilo dei costi. Si tratta di una situazione particolarmente dannosa per un settore come quello finanziario, che si contraddistingue per l’intenso ricorso alle TIC poiché i rischi tecnologici non conoscono frontiere e il settore finanziario offre i suoi servizi su base transfrontaliera sia all’interno che all’esterno dell’Unione. Le singole entità finanziarie che sono attive a livello transfrontaliero o detengono varie autorizzazioni (ad esempio, un’entità finanziaria può detenere autorizzazioni a operare quale banca, impresa di investimento e istituto di pagamento, ciascuna delle quali rilasciata da una diversa autorità competente in uno o più Stati membri) devono superare autonomamente sfide operative poste dai rischi informatici e dalla necessità di mitigare gli impatti avversi degli incidenti connessi alle TIC in maniera coerente ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.333.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A333%3ATOC

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