Decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Giustizia istockphoto 104383981 612x612

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)I negoziati con la Nuova Zelanda si sono conclusi il 20 dicembre 2021 con la sigla dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 20 luglio 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/781 del Consiglio (2).

(4)È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0059.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC

Foto:

istockphoto

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
4257
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86055864
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 18.117.11.194