Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Negli ultimi anni l'Unione ha adottato misure fondamentali per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Le direttive antielusione hanno stabilito regole contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Tali regole hanno convertito in diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel contesto dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting — BEPS), al fine di assicurare che gli utili delle imprese multinazionali siano tassati nel luogo in cui sono svolte le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore.

(2)In uno sforzo continuo di porre fine alle pratiche fiscali delle imprese multinazionali che consentono loro di trasferire gli utili verso giurisdizioni in cui sono assoggettati a un'imposizione molto bassa o inesistente, l'OCSE ha ulteriormente elaborato un insieme di norme fiscali internazionali intese a garantire che le imprese multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque esse operino. Tale ampia riforma mira a stabilire una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l'istituzione di un livello di imposizione minimo globale. Con la soppressione di una parte sostanziale dei vantaggi derivati dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente, la riforma relativa a un'imposizione minima globale realizzerà la parità di condizioni per le imprese di tutto il mondo e consentirà alle giurisdizioni di tutelare meglio le loro basi imponibili.

(3)Tale obiettivo politico si è tradotto nelle «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), approvate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, cui hanno aderito gli Stati membri. Nella relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali approvata dal Consiglio il 7 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito il suo forte sostegno alla riforma relativa a un'imposizione minima globale e si è impegnato a favore di una rapida attuazione di tale riforma mediante il diritto dell'Unione. In tale contesto è essenziale che gli Stati membri attuino effettivamente il loro impegno al fine di conseguire un livello di imposizione minimo globale.

(4)In un'Unione le cui economie sono strettamente integrate, è essenziale che la riforma relativa a un'imposizione minima globale sia attuata in modo sufficientemente coerente e coordinato. Considerati la scala, il dettaglio e gli aspetti tecnici di tali nuove norme fiscali internazionali, solo un quadro comune dell'Unione sarebbe in grado di evitare la frammentazione del mercato interno nella loro attuazione. Inoltre, un quadro comune dell'Unione elaborato per essere compatibile con le libertà fondamentali garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornirebbe ai contribuenti la certezza del diritto nell'attuazione di tali norme.

(5)È necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta («imposta integrativa») ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 %. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali due regole intrecciate sono denominate «regola di inclusione del reddito» (income inclusion rule — IIR) e «regola sui profitti a bassa imposizione» (undertaxed profit rule — UTPR). Nell'ambito di tale sistema, l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese localizzata in uno Stato membro dovrebbe avere l'obbligo di applicare l'IIR alla sua quota di imposta integrativa relativa a ogni entità del gruppo a bassa imposizione, sia tale entità localizzata nell'Unione o al di fuori di essa. L'UTPR dovrebbe fungere da sostegno all'IIR attraverso una reimputazione di un eventuale importo residuo dell'imposta integrativa nei casi in cui le entità controllanti non abbiano potuto riscuotere l'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle entità a bassa imposizione attraverso l'IIR.

(6)È necessario attuare le norme tipo dell'OCSE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale, al fine di garantire che le norme attuate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva siano qualificate ai sensi delle norme tipo dell'OCSE. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo dell'OCSE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, in particolare con il principio della libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in tale Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali su larga scala. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa.

(7)Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 000 000 EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) introdotte dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio (4). Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate «entità costitutive». Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse dovrebbero essere entità che non svolgono generalmente un'attività commerciale o imprenditoriale ed esercitano attività di interesse generale, quali la prestazione di assistenza sanitaria pubblica e l'istruzione o la costruzione di infrastrutture pubbliche e, per tali motivi, potrebbero non essere soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. È pertanto necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le entità statali, le organizzazioni internazionali, i fondi pensione e le organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni per scopi quali la sanità pubblica. Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero poter includere anche gli assicuratori sanitari che non perseguono o realizzano profitti se non a beneficio dell'assistenza sanitaria pubblica. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché il reddito conseguito da tali entità è tassato al livello della loro proprietà.

(8)Al centro del sistema si trova l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in cui l'entità controllante detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo su tutte le altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala. Poiché di norma è tenuta a consolidare i bilanci di tutte le entità del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala o, in caso contrario, vi sarebbe tenuta nell'ambito di un principio contabile conforme, l'entità controllante capogruppo detiene informazioni essenziali e sarebbe nella miglior posizione per garantire che il livello di imposizione per giurisdizione del gruppo sia conforme all'aliquota minima d'imposta concordata. Se è localizzata nell'Unione, l'entità controllante capogruppo dovrebbe sostenere l'obbligo primario nell'ambito della presente direttiva ossia applicare l'IIR alla sua quota imputabile di imposta integrativa relativa a tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese, siano esse localizzate nell'Unione o al di fuori di essa. L'entità controllante capogruppo di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR all'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle sue entità costitutive a bassa imposizione.

(9)In talune circostanze l'obbligo di applicare l'IIR dovrebbe spostarsi verso il basso, verso altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate nell'Unione. In primo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non ha attuato le norme tipo dell'OCSE o equivalenti e non dispone quindi di un'IIR qualificata, le entità controllanti intermedie situate sotto l'entità controllante capogruppo nella catena di proprietà e localizzate nell'Unione dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR fino alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tuttavia, ove l'entità controllante intermedia tenuta ad applicare l'IIR non detenga una partecipazione di controllo su un'altra entità controllante intermedia, l'IIR dovrebbe essere applicata dalla prima entità controllante intermedia.

(10)In secondo luogo, indipendentemente dal fatto che l'entità controllante capogruppo sia localizzata in una giurisdizione che dispone di un'IIR qualificata, le entità controllanti parzialmente partecipate localizzate nell'Unione appartenenti per oltre il 20 % a titolari di partecipazioni esterni al gruppo dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tali entità controllanti parzialmente partecipate non dovrebbero tuttavia applicare l'IIR se sono interamente detenute da un'altra entità controllante parzialmente partecipata tenuta ad applicare l'IIR. In terzo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata in una giurisdizione priva di IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo dovrebbero applicare l'UTPR agli importi residui dell'imposta integrativa che non sono stati assoggettati all'IIR in proporzione a una formula di imputazione basata sul numero di dipendenti e sulle attività materiali. In quarto luogo, se l'entità controllante capogruppo è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che contempla un'IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese dovrebbero applicare l'UTPR alle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione del paese terzo, nei casi in cui questa sia soggetta a bassa imposizione in base all'aliquota effettiva d'imposta di tutte le entità costitutive di tale giurisdizione, inclusa quella dell'entità controllante capogruppo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC

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