LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (2), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è stato recentemente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione (4) per aggiornare la condizione fitosanitaria di determinati organismi nocivi e, se del caso, modificare le misure specifiche contro tali organismi nocivi. Per motivi di coerenza concernenti le modifiche relative a tali organismi nocivi, dei nuovi elementi si dovrebbe tenere conto anche nella direttiva 93/49/CEE della Commissione (5) e nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (6).
(3)Lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto è stato inserito nell’allegato IV, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, poiché soddisfa i requisiti per essere elencato come un ORNQ. È pertanto giustificato elencare tale organismo nocivo nell’allegato della direttiva 93/49/CEE.
(4)Il Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld figura nell’allegato IV, parti D e J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione, rispettivamente, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in quanto soddisfa le prescrizioni per essere elencato come un ORNQ. È pertanto giustificato elencare tale organismo nocivo nell’allegato della direttiva 93/49/CEE e nell’allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
(5)È inoltre necessario includere nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE misure contro la presenza del Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld su determinate piante da impianto utilizzate come materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
(6)Il Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. è stato inserito come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e rimosso dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV di tale regolamento. Detto organismo nocivo dovrebbe pertanto essere rimosso anche dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato I e all’allegato IV della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.
(7)La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce il requisito secondo cui, all’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati e i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) devono risultare esenti dagli ORNQ elencati negli allegati I e II di tale direttiva e, in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
(8)Al fine di garantire la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le zone riconosciute esenti da organismi nocivi, è opportuno introdurre nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE anche un’eccezione al requisito per l’ispezione visiva, il campionamento e le prove sui materiali di pre-base, sui materiali di base, sui materiali certificati e sui materiali CAC.
(9)La decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (7) ha autorizzato temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base appartenenti a determinate specie di piante da frutto e prodotti in campo aperto in condizioni non a prova di insetto. L’autorizzazione concessa alla Francia a tale riguardo è scaduta il 31 dicembre 2018. È pertanto opportuno sopprimere la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione» di cui all’allegato IV, sezione 4, della direttiva 2014/98/UE per quanto riguarda i materiali di pre-base di Cydonia oblonga Mill. al fine di tenere conto della scadenza della validità di tale autorizzazione.
(10)Dall’adozione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE l’esperienza degli Stati membri ha dimostrato che le misure contro il Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider adottate ai fini dell’esclusione dalla commercializzazione di interi lotti di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto, una volta individuati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nel sito di produzione, sono sproporzionate rispetto al rispettivo rischio fitosanitario. È opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per garantire la coerenza con le misure di gestione del rischio rivedute contro il Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sintomatici dovrebbero essere immediatamente estirpati e distrutti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC
Foto:
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