LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I ("Stati membri interessati") devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia e Slovacchia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 si è verificato un nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella Repubblica ceca.
(6)Nel dicembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec nella Repubblica ceca, in un'area attualmente non elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Di conseguenza, tale area attualmente non elencata in tale allegato dovrebbe ora figurarvi come zona soggetta a restrizioni II, mentre l'area confinante con quella in cui è stato rilevato il focolaio in un suino selvatico, in cui non è stato confermato ufficialmente alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni I per tener conto di tale recente focolaio.
(7)A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Liberec nella Repubblica ceca e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(8)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti nella Repubblica ceca ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
(9)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC
Foto:
pixabay
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