Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio del 26 luglio 2022 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato il 29 giugno 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)In considerazione delle gravi perturbazioni del settore dei trasporti in Ucraina causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia, è necessario trovare rotte alternative su strada per consentire all’Ucraina di esportare le sue scorte di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci pertinenti.

(3)Dato che le autorizzazioni della Conferenza europea dei ministri dei trasporti degli Stati membri e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l’Ucraina non offrono ai trasportatori di merci su strada ucraini la flessibilità necessaria per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l’Unione e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada per le operazioni bilaterali e il transito.

(4)Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma e l’applicazione provvisoria e la conclusione dell’accordo, e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

(5)La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha compromesso la possibilità per molti conducenti ucraini di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di permesso di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti del conducente in caso di smarrimento o furto. È quindi importante affrontare tali circostanze eccezionali prevedendo misure specifiche che esentino i conducenti dall’obbligo di presentare un permesso di guida internazionale, riconoscano le decisioni adottate dall’Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle parti dell’accordo al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.

(6)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell’Unione europea (3).

Articolo 2

1.L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

2.L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l’Ucraina in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.

3.L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

4.La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. KUPKA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC

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