IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 1,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ("regolamento finanziario") prevede che la Commissione sia abilitata, nel pertinente atto di base, ad assumere prestiti per conto dell'Unione o di Euratom al fine di erogare a sua volta gli importi corrispondenti agli Stati membri o ai paesi terzi beneficiari alle condizioni applicabili all'assunzione dei prestiti. A tale riguardo nei flussi di cassa vi è una corrispondenza univoca tra i prestiti contratti e i prestiti erogati. Ciò significa che l'Unione deve effettuare operazioni di mercato sulla base delle esigenze di esborso per ciascun evento specifico di erogazione di prestiti, il che limita la possibilità di pianificare in maniera coerente diverse operazioni di assunzione di prestiti e di strutturare le scadenze in modo da ottenere i costi migliori.
(2)Il finanziamento di singoli programmi di assistenza finanziaria mediante metodi di finanziamento distinti crea costi e complessità, in quanto i diversi programmi di assistenza finanziaria competono per un numero limitato di opportunità di finanziamento. Comporta inoltre la frammentazione dell'offerta di titoli di debito dell'Unione e la riduzione della liquidità e dell'interesse degli investitori nei singoli programmi, anche se tutti i titoli di debito dell'Unione hanno la stessa qualità creditizia elevata. L'assistenza finanziaria dovrebbe pertanto essere organizzata secondo un metodo di finanziamento unico che migliori la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.
(3)La necessità di un metodo di finanziamento unico è particolarmente rilevante nel contesto relativo al sostegno finanziario all'Ucraina, date le sue urgenti necessità di finanziamento. La recente esperienza riguardo al fabbisogno di finanziamenti per l'Ucraina ha messo in luce gli svantaggi di un'organizzazione frammentaria del debito dell'Unione. Al fine di rafforzare la posizione dell'Unione quale emittente di debito denominato in euro, è di fondamentale importanza che tutte le nuove emissioni siano organizzate mediante un metodo di finanziamento unico.
(4)Il modello per un metodo di finanziamento unico e la maggior parte degli elementi dell'infrastruttura necessaria per la sua attuazione sono già stati definiti nella strategia di finanziamento diversificata a norma della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (4). Tale strategia ha consentito l'efficace mobilitazione di fondi per sovvenzioni e prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per una serie di altri programmi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (6). Alla luce della complessità prevista delle operazioni necessarie per soddisfare le urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina, e per anticipare eventuali operazioni future di assunzione ed erogazione di prestiti, è opportuno stabilire che una strategia di finanziamento diversificata sia il metodo di finanziamento unico per l'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti.
(5)Il ricorso a una strategia di finanziamento diversificata dovrebbe consentire l'attuazione flessibile del programma di finanziamento, nel pieno rispetto dei principi della neutralità di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all'articolo 310, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I costi del programma di finanziamento dovrebbero essere interamente sostenuti dai beneficiari sulla base di un'unica metodologia di ripartizione dei costi che garantisca una ripartizione dei costi trasparente e proporzionata. Gli obblighi di rimborso dovrebbero rimanere a carico dei beneficiari dell'assistenza finanziaria, conformemente all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario.
(6)L'attuazione di una strategia di finanziamento diversificata richiederebbe il rispetto di un unico insieme di norme per tutti i programmi di assunzione ed erogazione di prestiti che dipendono da tale strategia. Tali norme dovrebbero pertanto essere aggiunte alle regole finanziarie orizzontali stabilite dal regolamento finanziario, adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE.
(7)Una strategia di finanziamento diversificata dovrebbe assicurare alla Commissione maggiore flessibilità per quanto riguarda la tempistica e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento e consentire esborsi regolari e costanti ai diversi paesi beneficiari. Tale strategia dovrebbe basarsi sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento. Ciò darebbe alla Commissione la flessibilità necessaria per organizzare i pagamenti ai beneficiari indipendentemente dalle condizioni di mercato esistenti al momento dell'esborso e ridurrebbe il rischio che la Commissione si trovi a dover reperire importi fissi in condizioni di volatilità o sfavorevoli.
(8)Fornire tale flessibilità alla Commissione richiederebbe la creazione di una riserva di liquidità comune. Tale funzione di liquidità centralizzata renderebbe la capacità di finanziamento dell'Unione più resiliente e in grado di far fronte a disallineamenti temporanei tra tutti gli afflussi e i deflussi, sulla base di una solida capacità di previsione della liquidità.
(9)La Commissione dovrebbe eseguire tutte le operazioni necessarie al fine di assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali, di conseguire i migliori costi di finanziamento possibili e di agevolare le operazioni in titoli di debito dell'Unione e di Euratom.
(10)Nell'estendere la strategia di finanziamento diversificata a una gamma più ampia di programmi, è pertanto opportuno che la Commissione stabilisca le disposizioni necessarie per la sua attuazione. Tali disposizioni dovrebbero comprendere un quadro di governance, procedure di gestione dei rischi e una metodologia di ripartizione dei costi nel rispetto dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.319.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A319%3ATOC
Foto:
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