IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato il 29 giugno 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)In considerazione delle gravi perturbazioni subite dal settore dei trasporti della Repubblica di Moldova a causa della guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, è necessario che gli operatori della Repubblica di Moldova trovino percorsi di transito alternativi su strada attraverso l’Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.
(3)Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell’ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada della Repubblica di Moldova la necessaria flessibilità per pianificare in anticipo e aumentare le loro operazioni con l’Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito.
(4)Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma, l’applicazione provvisoria e la conclusione dell’accordo, e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.
(5)È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
1.L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2.L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.
3.L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
4.La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 12 dell’accordo.
Articolo 4
La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. KUPKA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
Foto:
pixabay
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