Regolamento Delegato (UE) 2022/2404 della Commissione del 14 settembre 2022 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce le norme di base in materia di sanità delle piante nell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento gli Stati membri, quando richiedono l’istituzione di una nuova zona protetta, sono tenuti a includere i risultati delle indagini effettuate almeno nei tre anni precedenti da cui risulti l’assenza, nel territorio interessato, dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta («organismo nocivo»).

(3)A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri sono tenuti a effettuare indagini annuali su ciascuna zona protetta per quanto riguarda gli organismi nocivi e a riferirne ogni anno i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.

(4)Le norme relative alla preparazione delle indagini dovrebbero comprendere prescrizioni relative alla presa in considerazione della biologia dell’organismo nocivo e delle piante ospiti in questione e all’adeguatezza del calendario delle indagini per la rilevazione dell’organismo nocivo. Tali elementi sono importanti affinché la preparazione sia completa e adatta all’indagine in questione.

(5)Per garantire la completezza, l’efficacia e l’efficienza dell’indagine, il relativo contenuto dovrebbe comprendere mappe contenenti indicazioni e una descrizione dell’area sottoposta a indagine, degli esami, del campionamento e delle prove, delle popolazioni bersaglio, dei metodi di rilevazione e dei fattori di rischio.

(6)Le indagini dovrebbero essere effettuate anche in una zona cuscinetto che circonda la zona protetta ed essere più intensive rispetto a quelle effettuate nella zona protetta poiché l’organismo nocivo non è vietato nella zona cuscinetto e in tale zona non sono applicabili misure per contrastarlo. Ciò è necessario per confermare l’assenza dell’organismo nocivo dalla zona cuscinetto e conservare meglio lo status di indenne dall’organismo nocivo della zona protetta. Ciò è anche in linea con le norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili all’istituzione di aree indenni da organismi nocivi (2), utilizzate per l’istituzione delle zone protette a norma del diritto dell’Unione. Tali norme internazionali impongono l’istituzione di zone cuscinetto per la definizione e il mantenimento di aree indenni da organismi nocivi qualora l’isolamento geografico non sia ritenuto adeguato per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo in tali aree o la relativa reinfestazione, o laddove non vi siano altri mezzi per impedire lo spostamento dell’organismo nocivo in tali aree.

(7)Per gli stessi motivi le indagini effettuate nelle fasce interne della zona protetta, lungo il confine della zona protetta, dovrebbero essere più intense rispetto a quelle effettuate nel resto della zona protetta.

(8)Affinché il contenuto delle indagini sia uniforme, è opportuno stabilire un modello per la comunicazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (3) ha stabilito il formato e le istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nelle zone in cui non è nota la presenza degli organismi nocivi. Al fine di adottare un approccio armonizzato per la comunicazione dei risultati delle indagini nell’Unione è opportuno adottare un formato analogo per la comunicazione dei risultati delle indagini nelle zone protette, tenendo conto degli elementi specifici di tali indagini.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.317.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A317%3ATOC

Foto:

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