Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo agli inquinanti organici persistenti attua a livello dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio (4), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio (5).

(2)Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo») nell’allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.

(3)Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione (7), con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (UE) 2019/1021, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, ha involontariamente omesso il pentaclorofenolo. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.

(4)Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest’ultimo, che non figura nell’allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all’allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l’elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V di tale regolamento.

(5)Al fine di consentire agli Stati membri di raccogliere dati sulla quantità effettiva di PCDD/PCDF e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private, nonché nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia, e di concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione modificato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda le ceneri e la fuliggine provenienti dalle abitazioni private e le ceneri volanti provenienti da unità a biomassa, in una fase successiva dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di consentire l’elaborazione di politiche adeguate per la raccolta e il trattamento di tali ceneri e fuliggine e di sostenere il riesame di cui all’allegato IV e il monitoraggio dell’attuazione a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili entro il 1o luglio 2026.

(6)Per quanto riguarda i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti dovrebbe essere fissato a 500 mg/kg. Tenendo debitamente conto del calo delle concentrazioni di PBDE in alcuni rifiuti, derivante dalle attuali limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di PBDE, e alla luce della possibile evoluzione dei pertinenti metodi di cernita e di analisi, il valore limite dovrebbe essere abbassato a 350 mg/kg 3 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore.

(7)Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, vale a dire PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 e PCB 189, noti come dl-PCB, possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell’effetto aggregato di tutti i composti diossina-simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Anche l’elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all’allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl-PCB.

(8)I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell’ambiente, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell’obiettivo politico più ampio di realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un’economia circolare non tossica, sancito dalla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo».

(9)I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all’attuazione della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche».

(10)Al fine di garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, nonché di evitare incoerenze nel diritto dell’Unione, è necessario assicurare la coerenza tra le disposizioni relative ai rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o una proposta volta a modificare la decisione 2000/532/CE della Commissione (9), o entrambe.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.317.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A317%3ATOC

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