Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il Regolamento (UE) n. 952/2013.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell’Unione europea, che è uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Essa è fondamentale per la riuscita dell’integrazione dell’Unione e per il corretto funzionamento del mercato interno, a vantaggio delle imprese e dei consumatori.

(2)Il commercio internazionale dell’Unione è soggetto alla normativa doganale e alla normativa diversa dalla normativa doganale. Quest’ultima si applica a beni specifici in settori quali la salute e la sicurezza, l’ambiente, l’agricoltura, la pesca, il patrimonio culturale e la vigilanza del mercato. Uno dei compiti principali assegnati alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e, se del caso, la protezione dell’ambiente, in stretta cooperazione con altre autorità. Il mancato allineamento tra le formalità non doganali dell’Unione e le formalità doganali comporta obblighi di dichiarazione complessi e onerosi per gli operatori, procedure inefficienti di sdoganamento delle merci che possono condurre a errori e frodi, nonché costi aggiuntivi per gli operatori economici. L’assenza di interoperabilità dei sistemi utilizzati dalle citate autorità doganali e da altre autorità costituisce un grave ostacolo ai progressi per il completamento del mercato unico digitale in termini di controlli doganali. Per risolvere il problema della frammentazione dell’interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti partner nella gestione dei processi di sdoganamento delle merci e coordinare le azioni in questo settore, la Commissione e gli Stati membri hanno assunto nel corso degli anni una serie di impegni intesi a sviluppare iniziative nell’ambito dello sportello unico per lo sdoganamento delle merci.

(3)A norma della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica che assicuri la continuità del flusso di dati tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione, tra le autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie e tra un sistema doganale e un altro nell’intera Unione. Alcuni elementi di tale decisione sono stati sostituiti o non sono sufficientemente concreti per incoraggiare e incentivare ulteriori progressi, in particolare per quanto riguarda l’iniziativa dello sportello unico. In tale contesto, e in linea con la relazione finale della Commissione sulla valutazione dell’attuazione della dogana elettronica nell’Unione europea, del 21 gennaio 2015, il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2014 sulla dogana elettronica e sull’attuazione dello sportello unico nell’Unione europea, ha approvato la dichiarazione di Venezia del 15 ottobre 2014 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della decisione n. 70/2008/CE.

(4)Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/1947 (5) che conclude, a nome dell’Unione, l’accordo sull’agevolazione degli scambi, entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Tale accordo rappresenta lo sforzo più ampio in materia di agevolazione degli scambi e di riforma doganale nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Esso contiene disposizioni volte a migliorare considerevolmente lo sdoganamento delle merci e la cooperazione efficace tra le autorità doganali e altre autorità di regolamentazione in materia di agevolazione degli scambi e conformità doganale. A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, di tale accordo, i membri si impegnano a istituire o mantenere uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci attraverso un unico punto di ingresso alle autorità o enti partecipanti. Ove ritenuto opportuno e previsto da una normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale, dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri consentire agli operatori di presentare la documentazione e/o i dati richiesti per le merci in custodia temporanea attraverso il predetto punto di ingresso unico.

(5)L’agevolazione degli scambi e la sicurezza riguardano tutte le autorità coinvolte nel processo di sdoganamento delle merci attraverso le frontiere dell’Unione. Il rapido aumento del commercio e del commercio elettronico internazionale ha accresciuto la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità. Il processo di digitalizzazione in corso consente di soddisfare questa esigenza in modo più efficiente collegando i sistemi delle autorità doganali e delle autorità competenti partner e consentendo uno scambio integrato, accessibile, sistematico e automatizzato di informazioni tra di esse, con l’obiettivo di rafforzare la verifica dei certificati e instaurare una cooperazione regolare sulle procedure doganali. L’attuale quadro di conformità normativa non è al momento sufficiente a sostenere un’interazione efficace tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, i cui sistemi e le cui procedure sono caratterizzati da frammentazione e ridondanza. Un processo di sdoganamento delle merci pienamente coordinato ed efficiente richiede una semplificazione del contesto normativo unionale per il commercio internazionale che apporti benefici a lungo termine all’Unione e ai suoi residenti in tutti i settori, sostenga l’efficacia e il corretto funzionamento del mercato unico e garantisca la tutela dei consumatori.

(6)In sede di attuazione del presente regolamento è opportuno tenere conto della relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’Unione europea» e delle conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2021 in merito a tale relazione speciale, in quanto il corretto funzionamento del mercato interno e dell’unione doganale richiede sufficienti risorse finanziarie e umane.

(7)Il piano d’azione dell’Unione europea per l’eGovernment 2016-2020, presentato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, mira ad aumentare l’efficienza dei servizi pubblici eliminando gli ostacoli digitali esistenti, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la qualità delle interazioni tra le amministrazioni nazionali. In particolare, il piano d’azione in oggetto sancisce principi quali il «digitale per definizione», il principio «una tantum» e il «transfrontaliero per definizione», intesi ad agevolare la mobilità all’interno del mercato unico digitale. Sancisce inoltre i principi della «interoperabilità per definizione», che mira a garantire che i servizi pubblici funzionino senza intoppi nell’intero mercato interno, nonché l’affidabilità dei dati personali e la sicurezza informatica.

(8)In linea con la visione tracciata nel piano d’azione dell’Unione europea per l’eGovernment 2016-2020 e con i più ampi sforzi di semplificazione e digitalizzazione dei processi di informativa per gli scambi internazionali di merci, la Commissione ha elaborato un progetto pilota volontario denominato «Scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane». Tale progetto consente alle autorità doganali di verificare automaticamente il rispetto di un numero limitato di formalità non doganali tramite lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali degli Stati membri aderenti e i rispettivi sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono le formalità non doganali. Anche se il progetto ha migliorato le procedure di sdoganamento, la sua natura volontaria ne limita chiaramente la capacità di produrre vantaggi sostanziali per le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici. I potenziali vantaggi del progetto sono limitati soprattutto dall’assenza di un quadro globale di tutte le importazioni e le esportazioni da e verso l’Unione e perché il progetto stesso incide soltanto marginalmente sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

(9)Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale è necessario stabilire norme comuni per un ambiente armonizzato e integrato dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane). Tale ambiente dovrebbe comprendere una serie di servizi elettronici pienamente integrati forniti a livello nazionale e dell’Unione per facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti partner e per semplificare le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici. L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane dovrebbe essere sviluppato conformemente alle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, se del caso, al principio «una tantum», come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per attuare l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, vale a dire il sistema di scambio elettronico di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell’Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario armonizzare gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, integrarli nell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.

(10)L’ambiente dello sportello unico doganale dell’Unione europea dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali lo sdoganamento centralizzato di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Se del caso, è auspicabile ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.317.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A317%3ATOC

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