LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (2), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («l’inchiesta iniziale»).
(2)Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale («il primo riesame intermedio») relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018//823 (3) («il regolamento relativo al primo riesame intermedio»), la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure stabilite nell’inchiesta iniziale.
(3)Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale («il secondo riesame intermedio») a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per un produttore esportatore con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 (4) («il regolamento relativo al secondo riesame intermedio») della Commissione.
(4)Il 25 maggio 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base («il riesame in previsione della scadenza»), la Commissione ha prorogato le misure stabilite nell’inchiesta iniziale e modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 di un ulteriore periodo di cinque anni con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione (5)(«il regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza»).
(5)I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l’1,5 % e il 9,5 %.
1.2.Apertura di un riesame
(6)La Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale, avendo stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti avevano carattere duraturo.
(7)Nello specifico, dal 2016 si sono verificati cambiamenti significativi nella struttura e nei termini di attuazione delle sovvenzioni concesse dal governo turco ai produttori di trote iridee o arcobaleno. Tali cambiamenti sembravano aver comportato una diminuzione delle sovvenzioni dirette ricevute dai produttori turchi di trote iridee o arcobaleno.
(8)La Commissione ha ritenuto che esistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni erano cambiate in modo significativo, che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate per tutti i produttori esportatori.
(9)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 settembre 2021 (6) («l’avviso di apertura»).
1.3.Periodo dell’inchiesta di riesame
(10)L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC
Foto:
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