Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione del 7 dicembre 2022 che stabilisce norme per l’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri sulle merci che entrano nell’Unione, al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

(2)Le norme di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2) relative alle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione cesseranno di applicarsi il 14 dicembre 2022. È pertanto opportuno stabilire nuove norme, tenendo conto del quadro istituito dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la continuità delle pertinenti disposizioni a decorrere dal 14 dicembre 2022.

(3)Le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici dovrebbero essere stabilite in funzione del rischio per la sanità delle piante rappresentato da ciascuna merce o categoria di merci.

(4)Per garantire che le frequenze dei controlli fisici prescritte a norma del presente regolamento siano rispettate in maniera uniforme, è opportuno che, per la selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici, nel presente regolamento sia stabilita una disposizione finalizzata all’utilizzo del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

(5)Le frequenze stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere applicabili alle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell’Unione, ad eccezione delle merci in transito.

(6)Al fine di garantire il massimo livello possibile di protezione fitosanitaria, la frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite delle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere del 100 %.

(7)Tuttavia, ai fini di una risposta proporzionata al rispettivo rischio fitosanitario, dovrebbe essere possibile stabilire la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti a un livello inferiore al 100 %.

(8)La frequenza del 100 % dovrebbe comunque applicarsi ai controlli di identità e ai controlli fisici su tutte le piante destinate alla piantagione e a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, a causa dell’aumento del rischio fitosanitario di tali prodotti.

(9)Le condizioni e i criteri atti a stabilire il tipo e le frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altre merci, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (4) si sono dimostrati efficaci e pertanto dovrebbero essere stabiliti di conseguenza nel presente regolamento. Tali condizioni e criteri comprendono, in particolare, la selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici, le frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici e i criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie.

(10)In considerazione delle informazioni raccolte dalla Commissione a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sull’esito dei controlli eseguiti da esperti della Commissione in paesi terzi a norma dell’articolo 120, paragrafo 1, di tale regolamento e delle informazioni raccolte mediante l’IMSOC, dovrebbe essere possibile modificare le frequenze dei controlli fisici sulla base dei criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, stabilite nel presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.316.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A316%3ATOC

Foto:

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