IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/2377 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/CFSP concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio (3) e dispone misure specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (RDC), tra cui il congelamento dei loro beni.
(2)La decisione (PESC) 2022/2377 estende i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione.
(3)È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/2377, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
1)all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei motivi seguenti:
a)ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
b)pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;
c)sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nell'RDC;
d)forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera c);
e)incitano alla violenza in relazione alle azioni di cui alle lettere b), d) e d);
f)sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nell'RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica;
g)sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f).».
2)all'allegato I bis, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. KUPKA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
Foto:
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