IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 167, paragrafo 3, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 (1), relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.
(2)Il protocollo sulla cooperazione culturale («protocollo») (2), allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (3) («accordo»), definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
(3)Il protocollo contiene disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti dell’accordo.
(4)A norma dell’articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni tale diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.
(5)In conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso il diritto alle coproduzioni, salvo che quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione il Consiglio decida all’unanimità, su proposta della Commissione, di prolungarne la durata.
(6)Nella sentenza del 1o marzo 2022 nella causa C-275/20, Commissione/Consiglio (4), la Corte di giustizia ha stabilito che la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 non è conforme all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nei limiti in cui richiede al Consiglio di votare all’unanimità. La regola di voto applicabile per l’adozione di decisioni come quelle previste dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 dovrebbe essere quella prevista dall’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.
(7)È pertanto opportuno sopprimere l’obbligo secondo cui il Consiglio è tenuto a deliberare all’unanimità ai fini della decisione sulla proroga del diritto.
(8)In conformità dell’articolo 266 TFUE, al fine di dare rapida esecuzione alla sentenza, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la terza frase è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
V. BALAŠ
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.309.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A309%3ATOC
Foto:
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