LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 25 e 66,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) per le merci oggetto della decisione ITV, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione ITV. L’obbligo di indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento della decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine figura unicamente nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) come nota al dato 12 12 001 000.
(2)Onde consentire alle autorità doganali di effettuare un monitoraggio corretto dell’uso di una decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine da parte del titolare e della conformità con gli obblighi derivanti da tale decisione, il requisito di indicare il numero di riferimento della decisione nella dichiarazione doganale, di cui all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, dovrebbe applicarsi a tutte le decisioni in materia di informazioni vincolanti.
(3)In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, l’Unione e altre 20 parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM») (4) hanno convenuto di attuare le norme rivedute della convenzione PEM (5) («le norme di origine transitorie») parallelamente alle norme della convenzione PEM, su base transitoria a decorrere dal 1o settembre 2021, in attesa dell’adozione delle norme rivedute della convenzione PEM.
(4)Dal 1o settembre 2021 sono già entrati in vigore 13 protocolli bilaterali sulle norme di origine fra l’Unione e le parti contraenti della convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie (6). Il processo di attuazione delle norme transitorie da parte delle altre parti contraenti prosegue, a condizione che le parti completino le procedure per l’adozione.
(5)L’obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella convenzione PEM, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate come aventi carattere originario nell’ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per taluni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24, qualora le norme di origine transitorie non siano più flessibili delle norme di origine della convenzione PEM. Pertanto gli articoli 61 e 62 dovrebbero essere modificati al fine di introdurre la possibilità per gli esportatori dell’UE di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della convenzione PEM.
(6)Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, creando così due zone distinte di cumulo. Nella dichiarazione il fornitore dovrebbe quindi indicare il quadro giuridico usato per determinare l’origine delle merci, onde consentire all’esportatore di determinare il carattere originario delle merci nell’ambito del quadro corretto per i materiali che soddisfano entrambi gli insiemi di norme di origine.
(7)La dichiarazione del fornitore di cui agli allegati 22-17 e 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è utilizzata per i prodotti che non hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale. Considerato che tali prodotti possono essere ottenuti solo con l’impiego di materiali non originari, la compilazione del secondo punto della dichiarazione dovrebbe essere facoltativa. Si dovrebbero pertanto modificare di conseguenza le note a piè di pagina 4 e 5 dell’allegato 22-17 nonché le note a piè di pagina 5 e 6 dell’allegato 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(8)A norma dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i fornitori possono fornire la dichiarazione in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci, e a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per spedizioni inviate durante un periodo di tempo che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data. Al fine di utilizzare le dichiarazioni del fornitore rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica per le scorte di materiali costituite dopo il 1o settembre 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2021, ossia la data di entrata in vigore delle norme di origine transitorie fra l’Unione e diverse parti contraenti della convenzione PEM.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.309.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A309%3ATOC
Foto:
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