Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione del 25 novembre 2022 sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro».

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)Per garantire la rilevazione di dati accurati e comparabili nel dominio delle forze di lavoro, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni da rilevare per la prima volta negli anni 2024 e 2025.

(2)La Commissione dovrebbe specificare la descrizione dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale».

(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La descrizione dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» (prima attuazione nel 2024) e «conciliazione tra vita familiare e professionale» (prima attuazione nel 2025) è indicata nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC

Foto:

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