LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative all’obbligo in capo alle controparti centrali (CCP) di accettare garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo.
(2)I recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell’energia, che a loro volta hanno determinato notevoli incrementi dei margini da parte delle CCP allo scopo di coprire le relative esposizioni. Tali incrementi dei margini hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che solitamente dispongono di attività meno numerose e meno liquide per soddisfare i requisiti di margine. Di conseguenza tali controparti non finanziarie sono state costrette a ridurre le loro posizioni o a lasciarle con una copertura non adeguata, il che le espone a ulteriori variazioni di prezzo.
(3)Al fine di garantire il regolare funzionamento, nelle circostanze attuali, dei mercati finanziari e dell’energia dell’Unione e alleviare la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP stabilite nell’Unione, è opportuno ampliare temporaneamente l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari per includervi le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.
(4)Al fine di contenere le tensioni in materia di liquidità osservate sui mercati dei derivati su prodotti energetici, anche le garanzie emesse o garantite da enti pubblici dovrebbero essere considerate dalla CCP garanzie reali ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie, poiché dette garanzie hanno un basso rischio di controparte e sono irrevocabili, incondizionate e possono essere onorate all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente, comportando di conseguenza un rischio di liquidità limitato.
(5)Ci si attende che i rischi connessi all’ampliamento delle garanzie reali ammissibili mediante l’integrazione delle garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e delle garanzie pubbliche restino limitati, in quanto l’ampliamento sarebbe soggetto alle garanzie di gestione del rischio della CCP e continuerebbero ad applicarsi tutti gli altri requisiti applicabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
(7)Allo scopo di limitare ulteriormente i rischi associati all’accettazione, come garanzie reali, di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per i partecipanti diretti non finanziari e di garanzie pubbliche per i partecipanti diretti finanziari e non finanziari, tali misure dovrebbero essere di natura temporanea e concesse per un periodo di 12 mesi, allentando la pressione sui partecipanti al mercato e incentivandone il ritorno sui mercati.
(8)Alla luce dei recenti sviluppi del mercato, è necessario ampliare quanto prima l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.
(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), previa consultazione dell’Autorità bancaria europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di banche centrali.
(10)L’ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto delle modifiche da adottare, tenendo conto del carattere urgente e della portata limitata delle modifiche proposte. Considerata l’urgenza, l’ESMA non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sarà debitamente informato ai sensi di tale disposizione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:
1)all’articolo 39 è aggiunto il secondo comma seguente:
«Fino al 29 novembre 2023, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.»;
2)all’articolo 62, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 29 novembre 2023.»;
3)l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC
Foto:
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