Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione del 16 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 ter, e l'articolo 7, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)L'attuazione e il rispetto coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi della direttiva 1999/32/CE rivestono priorità elevata per l'ottenimento dei benefici previsti per la salute e l'ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dai trasporti marittimi, promuovendo così una maggiore sostenibilità di questi ultimi e una concorrenza leale.

(2)Al fine di attuare in modo efficace gli articoli 3 bis, 4 bis e 4 ter della direttiva 1999/32/CE, è necessario che gli Stati membri assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo fornito alle navi o utilizzato a bordo, accompagnato da ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

(3)L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo delle navi che si trovano nelle zone marittime e nei porti rilevanti. In tale contesto, il campionamento dovrebbe essere interpretato estensivamente in modo da coprire tutti i metodi per la verifica di conformità, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c), della direttiva.

(4)Il prelievo di campioni di combustibile per uso marittimo utilizzati ai fini della verifica di conformità dovrebbe avvenire mediante l'acquisizione e l'analisi di un campione prelevato istantaneamente dall'impianto servizio combustibile della nave o analizzando i rilevanti campioni sigillati a bordo.

(5)La frequenza del campionamento dovrebbe essere determinata sulla base del numero di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro, della verifica della documentazione delle navi, dell'uso di tecnologie alternative mirate a garantire un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e l'efficacia in termini di costi, nonché sulla base di specifiche segnalazioni relative a singole navi.

(6)Il campionamento di combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi dovrebbe riguardare i fornitori di combustibile per uso marittimo risultati ripetutamente non conformi a quanto indicato sul bollettino di consegna, tenendo conto del volume di combustibili per uso marittimo da loro venduto.

(7)Al fine di attuare la direttiva 1999/32/CE in modo efficace sotto il profilo dei costi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rispettare la frequenza di campionamento scegliendo navi da sottoporre a verifica di conformità per i combustibili sulla base di meccanismi di selezione che privilegiano il rischio o utilizzando tecnologie innovative per la verifica e condividendo le informazioni raccolte con altri Stati membri.

(8)Lo scopo dell'apposito sistema di informazione dell'Unione, sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, a disposizione degli Stati membri a partire dal 1o gennaio 2015, è di fungere da piattaforma per la registrazione e lo scambio di informazioni in merito ai risultati dei singoli controlli di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/CE. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare il sistema perché contribuisce in maniera significativa a razionalizzare e ottimizzare la valutazione della conformità ai requisiti della direttiva.

(9)Per non imporre un onere amministrativo sproporzionato agli Stati membri senza una linea costiera, alle navi battenti la loro bandiera o ai loro fornitori di combustibile per uso marittimo, occorre che alcune disposizioni non si applichino a tali Stati membri.

(10)Per la compilazione delle relazioni occorre fare il miglior uso possibile di tutte le tecnologie disponibili e di punta in modo che l'onere amministrativo sia ridotto al minimo, pur consentendo agli Stati membri che lo desiderano di presentare relazioni in modalità più tradizionali. Pertanto, gli Stati membri possono far uso del sistema di informazione dell'Unione per adempiere all'obbligo di presentare le rilevanti relazioni annuali a norma della direttiva 1999/32/CE.

(11)Gli Stati membri possono ricorrere al meccanismo di selezione basato sul rischio integrato nel sistema di informazione dell'Unione per dare priorità alla verifica sul combustibile delle navi in modo efficace dal punto di vista dei costi, ma non prima del 1o gennaio 2016 e in funzione della disponibilità di dati condivisi per il campionamento e le verifiche di conformità relativi allo zolfo.

(12)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/CE,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme concernenti i metodi e le frequenze di campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)«cassa di servizio», il serbatoio dal quale proviene il combustibile per alimentare gli apparati motori a olio combustibile a valle;

2)«impianto servizio combustibile», il sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile dalle casse di servizio agli apparati motori a olio combustibile;

3)«rappresentante della nave»: il comandante o l'ufficiale di guardia responsabile dei combustibili per uso marittimo utilizzati e della documentazione, e che concorda l'ubicazione del punto alternativo di campionamento per il combustibile;

4)«ispettore» zolfo«», la persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a verificare il rispetto delle disposizioni della direttiva 1999/32/CE;

5)«sistema d'informazione dell'Unione», il sistema, gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che utilizza i dati sul porto di scalo delle singole navi nell'ambito di SafeSeaNet, il sistema di gestione delle informazioni istituito dall'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di registrare e scambiare informazioni in merito ai risultati delle singole verifiche di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/CE. Un meccanismo di selezione basato sul rischio viene elaborato a livello dell'Unione sulla base dei risultati delle singole verifiche di conformità ai sensi della direttiva 1999/32/CE e delle relative risultanze.

Articolo 3

Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo delle navi

1.Gli Stati membri effettuano ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile presso almeno il 10 % del numero totale di singole navi facenti annualmente scalo nello Stato membro rilevante.

Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio delle navi registrate nei tre anni precedenti attraverso SafeSeaNet.

2.A partire dal 1o gennaio 2016, il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo è verificato anche mediante campionamento o analisi, o entrambi, per almeno le seguenti percentuali delle navi sottoposte a ispezione come dal paragrafo 1:

a)il 40 %, negli Stati membri che confinano integralmente con le zone di controllo delle emissioni di SOx (SECA);

b)il 30 %, negli Stati membri in parte confinanti con le SECA;

c)il 20 %, negli Stati membri non confinanti con le SECA.

A partire dal 1o gennaio 2020, negli Stati membri non confinanti con le SECA, il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo è verificato anche mediante campionamento o analisi, o entrambi, per almeno il 30 % delle navi sottoposte a ispezione come dal paragrafo 1.

Gli Stati membri possono rispettare le frequenze specificate nel presente paragrafo ricorrendo a meccanismi di selezione nazionali basati sul rischio e a specifiche segnalazioni su singole navi registrate nel sistema d'informazione dell'Unione.

3.Il numero di singole navi che sono anche oggetto di controlli tramite campionamento o analisi, o entrambi, calcolato ai sensi del paragrafo 2, può essere modificato ma non può essere ridotto di oltre il 50 % in uno dei seguenti modi:

a)sottraendo il numero di singole navi per le quali un'eventuale non conformità sia stata verificata utilizzando tecnologie di telerilevamento o metodi di analisi rapida (quick scan);

b)stabilendone un numero adeguato, nel caso in cui le verifiche documentali di cui al paragrafo 1 siano effettuate a bordo di almeno il 40 % delle singole navi facenti annualmente scalo nello Stato membro interessato.

La modifica di cui ai punti a) e b) è registrata nel sistema d'informazione dell'Unione.

4.A partire dal 1o gennaio 2016, invece di rispettare la frequenza annuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può applicare una frequenza annuale di campionamento sulla base del meccanismo unionale di selezione basato sul rischio.

5.Il presente articolo non si applica a Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria e Slovacchia.

Articolo 4

Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi

1.In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b), della direttiva 1999/32/CE e tenendo conto del volume del combustibile per uso marittimo consegnato, gli Stati membri effettuano il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi da parte dei fornitori di tali combustibili, registrati nello Stato membro in questione, per i quali almeno tre volte nel corso di un anno sia stata riscontrata un'erogazione di combustibile non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna, sulla base delle segnalazioni nel sistema d'informazione dell'Unione o nella relazione annuale di cui all'articolo 7.

2.Il presente articolo non si applica a Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria e Slovacchia.

Articolo 5

Metodi di campionamento per la verifica del tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo utilizzato a bordo

1.Conformemente all'articolo 3, quando viene verificato il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati a bordo, gli Stati membri applicano il seguente approccio graduale per il campionamento e la verifica della conformità alle norme sul tenore di zolfo:

a)ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile;

b)ove appropriato, uso di una o entrambe delle seguenti modalità di campionamento e analisi:

i)analisi dei campioni sigillati, prelevati conformemente alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI della convenzione MARPOL, che si trovano a bordo delle navi e accompagnano il bollettino di consegna del combustibile;

ii)campionamento con prelievi istantanei, a bordo, di combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo conformemente all'articolo 6, seguita dall'analisi dei campioni.

2. Dopo aver verificato e analizzato il tenore di zolfo, l'ispettore «zolfo» registra i dettagli dell'ispezione e le conclusioni relative al combustibile, in linea con il tipo di informazioni richieste di cui all'articolo 7, lettera a).

Articolo 6

Campionamento con prelievi istantanei a bordo

NB:Per il doc. integrale vedi link.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0012

 

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