La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
(2)L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi per le quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e per le quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, come definito nella parte 4 di tale allegato.
(3)Gli Stati Uniti figurano nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE come paese autorizzato, tra l'altro, a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 di tale allegato («trattamento A»), a condizione che le carni da cui i prodotti sono stati ottenuti rispettino le condizioni di polizia sanitaria per le carni fresche, compresa l'origine da un paese terzo o da parti di esso che siano indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), come previsto nel modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE.
(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (3) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
(5)Negli Stati Uniti sono stati confermati focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e focolai di HPAI del sottotipo H5N2 nello Stato di Washington.
(6)Data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti, il trattamento A è insufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e dall'intero Stato di Washington. Tali prodotti dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come definito nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»), al fine di impedire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.
(7)Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio e alle misure adottate per impedire un'ulteriore diffusione dell'HPAI, che sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che prescrivere il trattamento D dovrebbe essere sufficiente per coprire i rischi connessi all'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da carni di pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell'Oregon, e dall'intero Stato di Washington, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai di HPAI. Al fine di tenere conto di tale regionalizzazione è pertanto opportuno modificare l'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE.
(8)La decisione 2007/777/CE va quindi modificata di conseguenza.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 13 Febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0011