La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. Secondo l'articolo 9 di tale direttiva, qualora uno Stato membro abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose indicate nell'elenco dell'allegato E, parte II, di detta direttiva, esso può sottoporlo alla Commissione ai fini della sua approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite bovina infettiva, che è la descrizione dei sintomi clinici più evidenti dell'infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV-1). L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
(2)L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie indicate nell'elenco dell'allegato E, parte II, di detta direttiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
(3)La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) approva i programmi di lotta e di eradicazione del virus BHV-1 presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni che sono elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
(4)L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni da BHV-1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(5)Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei Länder Baviera e Turingia, figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. I Länder Baviera e Turingia sono indenni da BHV-1 e quindi figurano nell'allegato II di tale decisione.
(6)La Germania ha ora presentato alla Commissione la documentazione a sostegno della richiesta di garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, affinché i Länder Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale siano considerati indenni da BHV-1.
(7)A seguito della valutazione della documentazione giustificativa presentata da detto Stato membro, i Länder tedeschi Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale non dovrebbero più figurare nell'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì nell'allegato II e ad essi dovrebbe essere estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 13 Febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0009