Decisione del Consiglio (UE) 2015/249 della Commissione del 10 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all'11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all'11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all'11 maggio 2013, la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all'11 maggio 2014 e l'ottava con la decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione (10) fino all'11 maggio 2015.

(4)Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. È opportuno ridurre ulteriormente la loro presenza sul mercato mediante attività rafforzate di sorveglianza del mercato, che vanno dal campionamento mirato a misure restrittive efficaci.

(5)In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

(6)É pertanto opportuno modificare la decisione 2006/502/CE di conseguenza.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2016.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2015 e le pubblicano. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 10 Febbraio 2015

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0008

 

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