La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
(2)La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.
(3)La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all'11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all'11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all'11 maggio 2013, la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all'11 maggio 2014 e l'ottava con la decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione (10) fino all'11 maggio 2015.
(4)Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. È opportuno ridurre ulteriormente la loro presenza sul mercato mediante attività rafforzate di sorveglianza del mercato, che vanno dal campionamento mirato a misure restrittive efficaci.
(5)In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.
(6)É pertanto opportuno modificare la decisione 2006/502/CE di conseguenza.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2016.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2015 e le pubblicano. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Febbraio 2015
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_041_R_0008