Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 novembre 2022 che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. A seguito dell'aggressione, la Commissione ha sospeso le convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione tra l'Unione e, rispettivamente, la Russia o la Bielorussia e, se del caso, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma in questione. Dall'inizio dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione ha imposto una serie di nuove sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia.

(2)L'aggressione militare russa ha interrotto l'attuazione di tredici programmi di cooperazione transfrontaliera sostenuti dallo strumento europeo di vicinato (ENI) istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) tra nove membri Stati che ospitano l'autorità di gestione di un programma e Ucraina, Repubblica di Moldova, Russia e Bielorussia.

(3)La natura fraudolenta delle elezioni presidenziali dell'agosto del 2020 in Bielorussia e la violenta repressione delle proteste pacifiche avevano già determinato una ricalibrazione dell'assistenza dell'Unione alla Bielorussia a seguito delle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020.

(4)In seguito all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione e le sue regioni orientali in particolare, nonché le parti occidentali dell'Ucraina e la Repubblica di Moldova stanno facendo fronte a un consistente afflusso di sfollati. Tale afflusso rappresenta un'ulteriore sfida per gli Stati membri e altri paesi confinanti con l'Ucraina, che potrebbe diffondersi ulteriormente ad altri Stati membri, in particolare in un momento in cui le loro economie si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19.

(5)Inoltre, due programmi di cooperazione transnazionale sostenuti dall'ENI e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ossia il programma Interreg per la regione del Mar Baltico con la partecipazione della Russia e il programma transnazionale per il Danubio con la partecipazione di Ucraina e Repubblica di Moldova, sono stati interrotti in maniera notevole dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina o, per quanto riguarda la Repubblica di Moldova, dai flussi di sfollati provenienti dall'Ucraina derivanti direttamente da tale aggressione.

(6)A seguito delle notifiche della sospensione delle convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione con la Russia e la Bielorussia, l'attuazione di qualsiasi programma e progetto con tali paesi è sospesa. È necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI e dal FESR, anche in caso di risoluzione della rispettiva convenzione di finanziamento.

(7)L'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (4). Tuttavia il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non può essere modificato nella misura necessaria, dato che la sua base giuridica, il regolamento (UE) n. 232/2014, non è più in vigore dal 31 dicembre 2020. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne il proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione in questione nel contesto di uno strumento giuridico distinto.

(8)Le convenzioni di finanziamento dei programmi di cooperazione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova non sono sospese. Tuttavia l'attuazione di tali programmi è notevolmente influenzata dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina verso la Repubblica di Moldova. Al fine di affrontare le sfide per i partner dei programmi, le autorità responsabili dei programmi e i partner dei progetti, è necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione interessati.

(9)Al fine di alleviare l'onere sui bilanci pubblici derivante dalla necessità di rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e a un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina, la norma in materia di cofinanziamento di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non si dovrebbe applicare per il contributo dell'Unione.

(10)La modifica del tasso di cofinanziamento dovrebbe richiedere soltanto la notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie rivedute e di altre disposizioni procedurali. È necessario che le norme in materia di adeguamenti e revisioni dei programmi siano semplificate per i programmi direttamente interessati dall'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina o da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina. Eventuali potenziali adeguamenti conseguenti, anche dei valori obiettivo degli indicatori, dovrebbero essere consentite in occasione di un adeguamento successivo del programma dopo la fine dell'esercizio contabile.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.292.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A292%3ATOC

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