LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
(2)Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE (la «richiesta»).
(3)In base alla richiesta, l’ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 303347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 e EN 300 674-2-1 V3.1.1.
(4)In base alla richiesta, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 e EN 301 908-10 V4.2.2, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 300 422-1 V2.2.1 e EN 301 908-10 V4.3.1. L’ETSI ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303345-5 V1.1.1 e EN 301 908-13 V13.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (5). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 301 025 V2.3.1, EN 303345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 e EN 301908-13 V13.2.1.
(5)Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.
(6)Le norme armonizzate EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 30 3347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 e EN 303 213-5-2 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Le norme armonizzate EN 301489-12 V3.2.1, EN 301489-20 V2.2.1 e EN 301 489-52 V1.2.1 comprendono tolleranze per la configurazione. Tale elemento va oltre l’obiettivo di una norma armonizzata a sostegno della legislazione dell’Unione, in quanto disciplina aspetti concreti delle apparecchiature di prova anziché concentrarsi sui risultati. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)La norma armonizzata EN 301908-13 V13.2.1 comprende, al punto 4.2.2, tolleranze per la misurazione della potenza massima. Una tolleranza limitata per tale misurazione può, in determinate circostanze, essere accettata, come specificato nella decisione 2010/267/UE della Commissione (6). La suddetta decisione limita la tolleranza a + 2 dB, che è inferiore ai valori di cui al punto 4.2.2 di tale norma armonizzata. Valori di tolleranza più elevati possono portare alla produzione di interferenze dannose. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9)Le norme armonizzate EN 303 345-2 V1.2.1 e EN 303345-5 V1.2.1 consentono al fabbricante di stabilire che determinate prove non sono necessarie per quanto riguarda le emissioni indesiderate nel dominio spurio. Data tale discrezionalità, non è possibile garantire il conseguimento dei valori di cui alle norme armonizzate EN 303345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 e EN 303 345-5 V1.2.1. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10)Le norme armonizzate EN 303 345-3 V1.1.1 e EN 303 345-4 V1.1.1, pubblicate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/167, comprendono gli stessi elementi indicati nel considerando precedente. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.289.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A289%3ATOC
Foto:
pixabay
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