Decisione (UE) 2022/2109 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’UE in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventesima assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In occasione della sua prossima assemblea generale del 4 novembre 2022, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni («progetti di risoluzione dell’OIV»). Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(2)L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.

(3)Venti Stati membri aderiscono all’OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell’OIV del 4 novembre 2022.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni dell’OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell’OIV attinenti a materie di sua competenza. È opportuno che tale posizione sia espressa nelle riunioni dell’OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

(5)A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2), alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV produrranno effetti giuridici.

(6)L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

(7)L’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito dall’Unione.

(8)L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

(9)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell’OIV.

(10)I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B2, 14-567B4 e 14-567C1 stabiliscono la distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici per taluni composti enologici. I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 20-684 A, 21-689 e 21-708 aggiornano talune pratiche enologiche esistenti. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 20-684B istituisce una nuova pratica enologica. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 21-707 ritira una pratica enologica esistente. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.284.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A284%3ATOC

Foto:

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