LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» come indicazione geografica protetta (IGP) presentata dalla Finlandia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)Il 23 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Svezia la notifica di opposizione. Il 27 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso alla Finlandia la notifica di opposizione. Il 4 giugno 2021 la Svezia ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.
(3)Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 29 giugno 2021 la Commissione ha invitato la Finlandia e la Svezia ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.
(4)Su richiesta della Finlandia, il 20 luglio 2021 la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra la Finlandia e la Svezia si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.
(5)Le principali argomentazioni della Svezia esposte nella dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con la Finlandia possono essere sintetizzate come segue.
(6)La Svezia ha dichiarato che almeno dal 2008 è stato immesso sul mercato svedese un numero considerevole di prosciutti di diversi produttori e marche con la denominazione «Basturökt skinka». A causa della parziale omonimia del nome da registrare, l’opponente ha sostenuto che la registrazione danneggerebbe l’esistenza del «Basturökt skinka» che indica prodotti legalmente commercializzati in Svezia dal 2008.
(7)La Svezia ha sostenuto inoltre che il termine «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka», laddove «aito/äkta» si traduce con «genuino» o «autentico», sarebbe generico, in particolare tenendo conto del fatto che nel nome che si chiede di tutelare come indicazione geografica protetta non figura alcun riferimento a un luogo, una regione o un paese. Secondo la Svezia la registrazione non sarebbe quindi conforme all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(8)La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nella dichiarazione di opposizione motivata della Svezia alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l’opponente, ed è giunta alle conclusioni seguenti.
(9)«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» è un nome composto che designa un prodotto ottenuto nell’intero territorio della Finlandia con un metodo tradizionale di affumicatura diretta con rami/ceppi di ontano in sauna di affumicatura. Il tempo di lavorazione è lungo e dura almeno 12 ore. Il prodotto è commercializzato fin dagli anni ‘50 con il nome finlandese di «Aito saunapalvikinkku» e il nome svedese di «Äkta basturökt skinka» o «Äkta bastupalvad skinka». Questo prodotto si distingue dal prodotto designato sia in Finlandia che in Svezia con il termine «Saunapalvikinkku» o «Basturökt skinka», per la produzione del quale si fa ricorso a un metodo diverso (metodo dell’affumicatura, in cui il fumo è generato all’esterno dell’affumicatoio con trucioli di legno o con fumo rigenerato). La parola «aito/äkta» («genuino») contenuta nel nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» fa riferimento al fatto che il prodotto è preparato impiegando unicamente il metodo tradizionale sopra descritto, al quale il prodotto deve le sue caratteristiche distintive rispetto al «Saunapalvikinkku» o «Basturökt skinka». La Svezia ha confermato che sul mercato svedese non vi sono prodotti ottenuti secondo un metodo tradizionale e venduti con il nome di «Äkta basturökt skinka». Il nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» si riferisce quindi esclusivamente al prodotto ottenuto in Finlandia avvalendosi del metodo di produzione specifico.
(10)Ne consegue che il nome composto «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» identifica un prodotto originario di un luogo specifico, in particolare di un paese, avente qualità e caratteristiche specifiche attribuibili alla sua origine geografica.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.284.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A284%3ATOC
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