Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l’articolo 90 bis, paragrafo 6, lettere b) e c), e l’articolo 91, lettere b), d) e g),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme di commercializzazione per l’olio di oliva e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato dell’olio di oliva nell’ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti.

(2)L’esperienza maturata nell’ultimo decennio nell’attuazione delle norme di commercializzazione dell’Unione per l’olio di oliva e nei controlli di conformità dimostra che il quadro normativo deve essere semplificato e chiarito. È opportuno rivedere le prescrizioni simili e complementari per evitare duplicazioni e potenziali incongruenze.

(3)Gli Stati membri dovrebbero eseguire controlli di conformità volti a verificare se i prodotti di cui all’allegato VIII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione (3), in particolare per quanto riguarda la conformità dell’etichetta al contenuto del recipiente. L’introduzione di requisiti minimi in materia di controllo per tutti gli Stati membri dovrebbe inoltre contribuire a combattere le frodi. Sebbene gli Stati membri siano nella posizione migliore per individuare e decidere quali autorità debbano essere responsabili dell’applicazione del presente regolamento, è opportuno che ne informino la Commissione al fine di garantire la corretta comunicazione con le rispettive autorità degli altri Stati membri e con la Commissione.

(4)Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sui controlli di conformità eseguiti nel corso dell’anno precedente, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. Per agevolare la raccolta e la trasmissione di dati comparabili, la successiva compilazione di tali dati in statistiche dell’Unione e la preparazione di relazioni da parte della Commissione sui controlli di conformità in tutta l’Unione, è opportuno fornire un modello standard di formulario per le relazioni annuali.

(5)Al fine di verificare che l’olio di oliva rispetti le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 e massimizzare la protezione dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero eseguire controlli di conformità basati su un’analisi di rischio.

(6)Poiché i controlli sugli operatori responsabili della produzione o della prima immissione sul mercato dell’olio di oliva devono essere condotti nello Stato membro in cui sono stabiliti, è opportuno prevedere una procedura di collaborazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali l’olio viene prodotto e commercializzato.

(7)Nell’ambito dei controlli gli Stati membri dovrebbero specificare gli elementi di prova da fornire per i differenti termini che possono essere utilizzati sull’etichetta. Tali elementi di prova dovrebbero includere fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, nonché informazioni amministrative o contabili.

(8)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riconoscere gli impianti di condizionamento situati sul proprio territorio, al fine di facilitare il controllo della conformità del prodotto alle indicazioni obbligatorie e facoltative che figurano sull’etichetta, conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/2104.

(9)È opportuno stabilire in modo uniforme le caratteristiche dei vari tipi di olio di oliva in tutta l’Unione. A tal fine la legislazione dell’Unione dovrebbe specificare quali metodi di analisi chimica e di valutazione organolettica dovrebbero essere utilizzati. Poiché l’Unione è membro del Consiglio oleicolo internazionale («COI»), i metodi da utilizzare per l’esecuzione dei controlli di conformità dovrebbero essere quelli stabiliti dal COI.

(10)Al fine di garantire l’uniformità nel campionamento effettuato per i controlli di conformità, è opportuno definire il metodo di campionamento dell’olio di oliva. Al fine di garantire che le analisi siano effettuate nelle corrette condizioni e tenendo conto delle distanze tra le regioni, è opportuno fissare termini diversi per l’invio dei campioni al laboratorio dopo il campionamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.284.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A284%3ATOC

Foto:

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