Regolamento Delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, l’articolo 78, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 88, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme di commercializzazione applicabili all’olio di oliva e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione in tal senso. Per garantire il corretto funzionamento del mercato dell’olio di oliva nell’ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 (4), che dovrebbero quindi essere abrogati.

(2)L’olio di oliva possiede determinate proprietà organolettiche e nutritive che, tenuto conto dei costi di produzione, gli permettono di avere accesso a un mercato a un prezzo relativamente elevato rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Alla luce di questa situazione di mercato è opportuno stabilire norme di commercializzazione per gli oli di oliva che garantiscano la qualità del prodotto e combattano efficacemente la frode. Inoltre il controllo delle norme di commercializzazione deve essere reso più efficace. A tal fine è opportuno dunque stabilire specifiche disposizioni.

(3)L’esperienza maturata nell’ultimo decennio nell’attuazione delle norme di commercializzazione dell’Unione per l’olio di oliva e nei controlli di conformità dimostra che alcuni aspetti del quadro di regolamentazione devono essere semplificati e chiariti.

(4)Per poter distinguere i vari tipi di olio di oliva è opportuno determinare le caratteristiche fisico-chimiche di ciascuna categoria di olio di oliva, nonché le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, per garantire la purezza e la qualità dei prodotti in questione.

(5)Per non indurre in errore i consumatori e creare una concorrenza sleale sul mercato dell’olio di oliva, è opportuno consentire la miscelazione con altri oli vegetali o l’incorporazione in prodotti alimentari solo alle categorie di olio di oliva che possono essere vendute al consumatore finale. Per tenere conto delle diverse circostanze degli Stati membri, è opportuno che questi ultimi siano autorizzati a vietare la produzione di tali miscele sul loro territorio.

(6)Per garantire l’autenticità dell’olio di oliva venduto è opportuno prevedere, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività.

(7)Per aiutare il consumatore nella scelta dei prodotti, è essenziale una buona leggibilità delle indicazioni obbligatorie che figurano sull’etichetta. Di conseguenza occorre stabilire norme concernenti la leggibilità e la concentrazione delle informazioni obbligatorie nel campo visivo principale.

(8)Le denominazioni delle categorie di olio di oliva dovrebbero corrispondere alle descrizioni dell’olio di oliva commercializzato all’interno di ciascun Stato membro, nel commercio all’interno dell’Unione e nel commercio con paesi terzi, come stabilito nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(9)Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la luce e il calore hanno effetti negativi sull’evoluzione della qualità dell’olio di oliva. Pertanto è necessario che le condizioni specifiche di magazzinaggio siano indicate chiaramente sull’etichetta per permettere una buona informazione del consumatore sulle loro condizioni ottimali.

(10)A motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda del luogo di origine. Ne possono risultare, all’interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate all’origine, come potrebbe invece far credere l’indicazione del luogo di origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. È pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato dell’olio di oliva commestibile, stabilire un regime obbligatorio dell’Unione relativo all’etichettatura del luogo di origine esclusivamente per gli oli di oliva vergini ed extra vergini rispondenti a precisi requisiti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.284.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A284%3ATOC

Foto:

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