Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («accordo di partenariato»), mediante adozione del regolamento (CE) n. 894/2007 (1).
(2)L'applicazione dell'ultimo protocollo (2) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è cessata il 12 maggio 2014.
(3)L'Unione ha negoziato con São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo, per un periodo di quattro anni, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.
(4)Il nuovo protocollo è stato firmato in conformità della decisione 2014/334/UE del Consiglio (3) e si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
(5)È opportuno approvare il nuovo protocollo.
(6)L'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo (5).
Articolo 3
Con riserva delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Febbraio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E.RINKĒVIČS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_040_R_0002