Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2012/419/UE (1) che modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea. Da tale data, Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare ed è diventata una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2)Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica delle Seychelles relativo all'accesso, per i pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles, alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione nella zona economica esclusiva al largo delle coste di Mayotte.
(3)L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea (l'«accordo») è stato firmato a norma della decisione 2014/331/UE (2) ed è applicato in via provvisoria a decorrere dal 20 maggio 2014.
(4)L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliarne l'applicazione. Inoltre, in conformità dell'accordo, la commissione mista può approvare talune modifiche dell'accordo stesso. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
(5)Per consentire alle autorità di Mayotte di dare attuazione alle norme della politica comune della pesca, dalla data in cui Mayotte diviene una regione ultraperiferica è necessario istituire un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità. Questo permetterà anche di ottemperare agli obblighi di comunicazione internazionali dell'Unione.
(6)È opportuno dotare le autorità di pesca di Mayotte delle necessarie risorse finanziarie, grazie all'utilizzo dei canoni versati dagli armatori direttamente a Mayotte. Tale soluzione è oltremodo opportuna in vista della stretta relazione tra la flotta delle Seychelles e la comunità locale della regione ultraperiferica francese di Mayotte. La flotta peschereccia immatricolata nelle Seychelles ha operato per diversi anni nelle acque di Mayotte in virtù di un accordo concluso tra Mayotte e gli armatori, i quali versano un canone a Mayotte per poter pescare nelle sue acque. Per mantenere la continuità delle operazioni di pesca e i vantaggi che ne conseguono per Mayotte, è opportuno che tutti i pagamenti relativi alle autorizzazioni di pesca e alle catture nell'ambito del presente accordo siano direttamente corrisposti alla comunità locale di Mayotte.
(7)È necessario che l'accordo sia approvato,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea è approvato, a nome dell'Unione (3).
Articolo 2
1.La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle zone di pesca nelle acque UE intorno a Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.
2.La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.
3.Al termine di ogni anno di attuazione del presente accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalle navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19 dell'accordo (4).
Articolo 4
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate all'accordo nell'ambito della commissione mista.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Febbraio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E.RINKĒVIČS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_040_R_0001