LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)«Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è una varietà della famiglia del crescione coltivata e raccolta in acqua corrente.
(3)Quando è stata presentata la domanda il Regno Unito era uno Stato membro; quando quest'ultimo ha lasciato l'Unione europea, è divenuta una domanda proveniente da un paese terzo.
(4)Il 5 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha trasmesso tale notifica al Regno Unito.
(5)La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Germania giudicandola ricevibile. Nell'opposizione si sostiene che la domanda di registrazione del nome non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le autorità tedesche ritengono che la materia vegetale possa essere di origine sia selvatica che coltivata. Tuttavia il metodo tradizionale di raccolta in natura è in contrasto con il disciplinare, che fa riferimento alla coltivazione come modalità di produzione. Inoltre è stato sottolineato che la pianta cresce anche lungo i corsi d'acqua, non solo nell'acqua e che, contrariamente a quanto sostenuto, la prima produzione commerciale di crescione d'acqua era da attribuire alla Germania. Il metodo di coltivazione descritto non corrisponde poi a tutti i metodi di coltivazione del crescione d'acqua. La Germania ritiene inoltre che la composizione chimica della materia prima vegetale dipenda solo in parte da uno specifico metodo di coltivazione e che il termine «watercress» (crescione d'acqua) faccia riferimento al nome generalmente utilizzato per tale pianta, il che potrebbe essere considerato indice di genericità del nome stesso.
(6)Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
(7)La consultazione tra Regno Unito e Germania si è conclusa il 30 giugno 2020 senza che fosse raggiunto alcun accordo.
(8)Il 25 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto la notifica di opposizione della società neerlandese Koppert Cress B.V.
(9)A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda possono solo presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite per consentire a tale Stato membro di presentare un'opposizione alla Commissione, ma non possono presentare un'opposizione direttamente alla Commissione. La società neerlandese Koppert Cress B.V. non ha pertanto il diritto di presentare un'opposizione direttamente alla Commissione e la sua opposizione è dichiarata irricevibile.
(10)Il 26 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dai Paesi Bassi una notifica di opposizione che ha trasmesso al Regno Unito il 5 marzo 2020. Il 21 aprile 2020, ossia entro il termine previsto, la Commissione ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
Foto:
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