IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 95/50/CE del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
(2)I controlli sui trasporti su strada di merci pericolose devono svolgersi in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio (6).
(3)Le procedure degli Stati membri per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e le rispettive definizioni dovrebbero essere tali da assicurare che la verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) possa esser effettuata in maniera efficace.
(4)Gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltre misura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto.
(5)È opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile al trasporto di merci pericolose in tutta l’Unione.
(6)È necessario prevedere una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l’applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.
(7)Per assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose.
(8)I controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo.
(9)In caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell’impresa che siano adottate misure adeguate e che lo Stato membro richiedente sia informato sull’esito dato alla richiesta.
(10)È opportuno sorvegliare l’applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.274.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A274%3ATOC
Foto:
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