LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
(2)A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2023 e 2024.
(3)Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.270.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A270%3ATOC
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