Regolamento Delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/1229.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica altresì i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso di cui all’articolo 7, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 era stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione (3) per differire la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 al 1o febbraio 2021. Detta data è stata nuovamente differita al 1o febbraio 2022 dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione (4).

(3)Tuttavia, i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi obbligatori potrebbero aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso. Tale effetto potrebbe essere ulteriormente esacerbato in caso di volatilità del mercato. In tale contesto, l’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 e ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229 potrebbe incidere negativamente sull’efficienza e la competitività dei mercati dei capitali nell’Unione. Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto denaro-lettera, una minore efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell’Unione. Si prevede pertanto che i costi dell’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso, come attualmente specificato nel regolamento (UE) n. 909/2014, superino i potenziali benefici.

(4)L’articolo 76, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stato modificato dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale modifica prevede la possibilità di avere date di applicazione diverse per ciascuna delle misure di disciplina del regolamento di cui all’articolo 7, paragrafi da 1 a 13, del regolamento (UE) n. 909/2014, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2018/1229, con l’obiettivo di prevedere il tempo necessario per rivalutare il quadro della disciplina del regolamento stabilito dal regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare le norme sull’acquisto forzoso. È pertanto necessario garantire che le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all’acquisto forzoso non si applichino fino al completamento di detta rivalutazione. Ciò eviterebbe inoltre che i partecipanti al mercato sostengano costi di attuazione duplicati in caso di modifica di dette norme a seguito della revisione del regolamento (UE) n. 909/2014 (6).

(5)Di conseguenza le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all’acquisto forzoso non dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2 novembre 2025.

(6)A norma dell’articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell’articolo 76, paragrafo 5, di tale regolamento nella versione anteriore a quella modificata dal regolamento (UE) 2022/858, l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è stato soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229, per tenere conto del fatto che, a decorrere da tale data, il regolamento (UE) n. 909/2014 e il regolamento delegato (UE) 2018/1229 avrebbero dovuto armonizzare a livello dell’Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti con un ambito di applicazione più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012. Dato che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all’acquisto forzoso non si applicheranno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2 novembre 2025, è necessario prevedere le procedure di acquisto forzoso precedentemente stabilite dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 fintanto che le norme di cui agli articoli da 21 a 38 del regolamento (UE) 2018/1229 sono applicate.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.

(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.266.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A266%3ATOC

Foto:

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