Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1929 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1227.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (2) stabilisce l’utilizzo di moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica semplici, trasparenti e standardizzati (STS). In particolare, gli allegati da I a III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 specificano le informazioni da segnalare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti STS di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.

(2)Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Di conseguenza è necessario specificare il modulo per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.

(3)Per fornire agli investitori, ai potenziali investitori e alle autorità competenti una panoramica comparativa di tutti i tipi di cartolarizzazioni STS, è opportuno garantire la coerenza tra tutte le notifiche STS. Il modulo di notifica per le cartolarizzazioni STS nel bilancio dovrebbe pertanto essere in linea con il formato del modulo per le cartolarizzazioni tradizionali STS, tenendo conto nel contempo dei requisiti concernenti gli accordi sulla protezione del credito e il ruolo dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402.

(4)È opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica per le cartolarizzazioni STS nel bilancio e trasmettere per via elettronica le informazioni da comunicare all’ESMA.

(5)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 tiene conto delle modifiche apportate al regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (4) di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione (5).

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227.

(7)Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione.

(8)L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.266.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A266%3ATOC

Foto:

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