LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1627 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1627, la Germania, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nei Länder Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein in Germania, nella provincia di Guadalajara in Spagna, nei dipartimenti di Ain, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime e Somme in Francia e nelle province di Groninga, Frisia, Olanda settentrionale e Overijssel nei Paesi Bassi.
(7)Anche la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situato nel voivodato di Łódź di tale Stato membro.
(8)Inoltre il Belgio ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nelle provincie di Fiandre orientali, Limburgo e Fiandre occidentali di tale Stato membro.
(9)Va aggiunto che l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione Veneto di tale Stato membro.
(10)Le autorità competenti di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A257%3ATOC
Foto:
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