Decisione (UE) 2022/1851 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra (2) («accordo»), entrato in vigore il 1o novembre 2017.

(2)A norma dell’accordo, il comitato misto istituito dall’accordo («comitato misto») può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto tali gruppi di lavoro sono tenuti a presentargli relazioni dettagliate sulle loro attività.

(3)L’Unione e la Mongolia hanno entrambe manifestato interesse per l’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato sulla cooperazione allo sviluppo al fine di formalizzare e approfondire la cooperazione allo sviluppo tra le parti e offrire inoltre un contributo al comitato misto.

(4)Il comitato misto, nella sua quarta sessione o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta a norma del suo regolamento interno, deve adottare una decisione relativa all’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato sulla cooperazione allo sviluppo e all’adozione del suo mandato.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto vincolerà l’Unione.

(6)La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quarta sessione del comitato misto o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.257.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A257%3ATOC

Foto:

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