IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC e il regolamento (UE) n. 692/2014 (2) concernenti misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
(2)Poiché gli indirizzi dei siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo e gli altri estremi per le notifiche alla Commissione, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014, possono cambiare nel tempo e, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare l’allegato I.
(3)È inoltre opportuno sostituire l’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 dal momento che le informazioni in esso contenute dovrebbero essere aggiornate.
(4)Poiché tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(5)Il regolamento (UE) n. 692/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
1)all’articolo 1, lettera e), l’espressione «nell’allegato» è sostituita da «nell’allegato I»;
2)all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, l’espressione «nell’allegato» è sostituita da «nell’allegato I»;
3)all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
4)l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.257.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A257%3ATOC
Foto:
istockphoto
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