Decisione (UE) 2022/1664 del Consiglio del 20 settembre 2022 sulla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 e l’articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)A norma della decisione (UE) 2017/1546 del Consiglio (2), l’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra («accordo»), è stato firmato il 7 agosto 2017, e alcune sue disposizioni sono state applicate in via provvisoria in conformità dell’articolo 61 dell’accordo, in attesa della sua entrata in vigore.

(2)L’accordo intende rafforzare la cooperazione in un’ampia gamma di settori politici, compresi i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il terrorismo, la cooperazione in materia economica e commerciale, la salute, l’ambiente, i cambiamenti climatici, l’energia, l’istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

(3)È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 3

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all’articolo 56 dell’accordo.

L’Unione o, se del caso, l’Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto, in funzione della questione trattata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.255.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A255%3ATOC

Foto:

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