La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 416, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 416, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di segnalare come attività liquide le attività che soddisfano determinate condizioni. Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, può derogarsi alla condizione che le attività siano garanzie ammissibili per operazioni di finanziamento ordinarie della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo per le attività liquide detenute per soddisfare deflussi di liquidità in una valuta nella quale vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale.
(2)Riconoscendo l'importanza che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce alla stanziabilità presso la banca centrale nella qualificazione di un'attività come attività liquida, l'elenco delle valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale deve essere limitato alle valute in cui la stanziabilità presso la banca centrale si limita al debito dell'amministrazione centrale e al debito emesso dalla banca centrale e non si estende ad altre attività comprendenti attività liquide conformemente ai requisiti supplementari di cui agli articoli 416 e 417 dello stesso regolamento.
(3)L'Autorità bancaria europea (ABE) ha effettuato una valutazione basata sulle migliori conoscenze disponibili fornite dalle autorità competenti degli Stati membri sulla stanziabilità presso la banca centrale di determinate valute. Nel caso della Bulgaria, la valutazione ha indicato che la banca centrale non estende liquidità agli enti se non in circostanze eccezionali. In caso di insorgenza di un rischio di liquidità che potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario, la Banca centrale di Bulgaria può estendere alla banca solvente crediti denominati in lev con scadenza non superiore a tre mesi, purché pienamente garantiti da oro, valute estere o altre attività altamente liquide. Di conseguenza, il lev bulgaro deve essere considerato una valuta con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
(5)L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Febbraio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_039_R_0005