Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/234 della Commissione del 13 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) istituisce la possibilità di importare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione mezzi di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche in detto territorio a talune condizioni.

(2)Alcuni incidenti hanno recentemente dimostrato l'abuso dell'importazione temporanea di mezzi di trasporto.

(3)È necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di escludere la possibilità di tali abusi.

(4)Onde evitare oneri doganali causati dall'assenza di informazioni in merito alle nuove disposizioni, è opportuno stabilire un periodo affinché gli Stati membri e la Commissione informino il pubblico della nuova situazione giuridica.

(5)È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

All'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell'Unione e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio.

L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_039_R_0006

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