Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE.

(3)Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.

(4)Sulla base di tale richiesta il CEN ha elaborato la norma armonizzata «EN 15967:2022 - Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori».

(5)La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità alla richiesta della norma «EN 15967:2022» elaborata dal CEN.

(6)La norma «EN 15967:2022» soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)La norma «EN 15967:2022» sostituisce la norma EN 15967:2011. È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma «EN 15967:2011» che è stato pubblicato con comunicazione 2018/C 371/01 della Commissione (4).

(8)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma «EN 15967:2011» è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma.

(9)Per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione (5) e con comunicazione 2018/C 371/01 della Commissione.

(10)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 ha subito varie e sostanziali modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità, e poiché occorre apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno abrogare e sostituire tale decisione di esecuzione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.251.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A251%3ATOC

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