LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione (2) contiene un errore al considerando 6, all’articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva, all’articolo 6, titolo, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva, e all’articolo 8, primo comma, che modifica il significato di tali disposizioni.
(2)Le versioni in lingua croata, francese, maltese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2019/2090 contengono un errore all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, a causa del quale sono imposte agli operatori condizioni più rigorose.
(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, francese, lettone, maltese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2019/2090. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.251.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A251%3ATOC
Foto:
istockphoto
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