LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/90/CE della Commissione (2) mira a garantire che le varietà delle specie di piante agricole che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Detti protocolli mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e alle condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole al fine di stabilire la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità («DUS»). Per le specie non comprese nei protocolli dell’UCVV tale direttiva mira a garantire la conformità alle linee direttrici per l’esame dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).
(2)Tra l’altro le varietà delle specie di piante agricole devono essere conformi alle condizioni fissate nell’allegato III della direttiva 2003/90/CE concernenti l’esame del valore colturale e di utilizzazione («VCU»).
(3)È necessario garantire che i produttori possano utilizzare varietà biologiche adatte alla produzione biologica che derivano da attività di miglioramento genetico biologico. Alcune di esse rispondono ai criteri DUS di tutte le altre varietà della stessa specie, ma altre varietà destinate alla produzione biologica sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive.
(4)Le norme per l’omogeneità definite nei protocolli e nelle linee direttrici DUS esistenti dell’UCVV e dell’UPOV non sono pertanto idonee per le varietà biologiche destinate alla produzione biologica che sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica. Occorre inoltre stabilire principi per l’esame VCU in linea con le esigenze del settore biologico.
(5)È pertanto necessario offrire la possibilità di discostarsi dagli attuali protocolli di esame DUS e prevedere requisiti per l’esame VCU più idonei alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica.
(6)Dovrebbe quindi essere possibile adeguare i protocolli esistenti per l’esame delle varietà per alcune specie al fine di soddisfare le esigenze dell’agricoltura biologica. È pertanto opportuno derogare ad alcune disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2003/90/CE della Commissione e stabilire requisiti specifici per l’esame VCU.
(7)Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami DUS e VCU, al fine di garantire un riesame periodico di tali requisiti e valutare ulteriormente la necessità di modificarli, sopprimerli o applicarli anche ad altre specie.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/90/CE.
(9)Le autorità competenti e gli operatori professionali interessati dovrebbero disporre di tempo sufficiente per prepararsi adeguatamente prima che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva inizino ad applicarsi.
(10)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0046.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
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