Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23 settembre 2022 relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l’uso di sostanze farmacologicamente attive.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. In particolare l’articolo 9 di tale regolamento impone alle autorità competenti di effettuare regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, compreso l’obbligo per gli Stati membri di prevedere nei rispettivi PCNP controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e sull’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui. Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire contenuti specifici aggiuntivi dei PCNP e modalità specifiche aggiuntive per la loro elaborazione, nonché una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2) a decorrere dal 14 dicembre 2019 e stabilisce le pertinenti misure transitorie. Tali misure transitorie prevedono che, fino al 14 dicembre 2022, le autorità competenti debbano continuare a svolgere i controlli ufficiali necessari per individuare la presenza di talune sostanze e gruppi di residui conformemente alla direttiva 96/23/CE. Nello specifico, le misure transitorie stabiliscono prescrizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

(3)Il presente regolamento garantisce la continuità delle norme stabilite dalla direttiva 96/23/CE relative al contenuto dei PCNP e alla loro elaborazione, nonché alla frequenza minima dei controlli ufficiali per quanto riguarda i controlli ufficiali sui residui di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze trasmissibili ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana.

(4)Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce il quadro normativo in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari. Le sostanze farmacologicamente attive che non sono autorizzate nei medicinali veterinari non possono inoltre essere utilizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti nell’UE, ad eccezione delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione (4).

(5)Gli Stati membri sono tenuti a includere nei rispettivi PCNP controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, sia negli animali destinati alla produzione di alimenti sia nei prodotti di origine animale. Al fine di garantire controlli armonizzati ed efficaci tra gli Stati membri per combattere l’uso illegale di promotori della crescita e della produttività negli animali detenuti in tutti gli Stati membri, è opportuno definire ulteriormente le modalità pratiche uniformi per i PCNP.

(6)Al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, gli Stati membri effettuano controlli basati sul rischio sugli animali destinati alla produzione di alimenti e sui prodotti di origine animale ottenuti negli Stati membri o che entrano nell’Unione da paesi terzi. Tali controlli sono inclusi nel PCNP di ciascuno Stato membro e comprendono tre piani: un piano di controllo della produzione basato sul rischio nello Stato membro, un piano di controllo delle importazioni da paesi terzi basato sul rischio e, al fine di raccogliere informazioni utili per orientare i futuri controlli della produzione basati sul rischio negli Stati membri, gli Stati membri dovrebbero includere un piano di sorveglianza randomizzato.

(7)Il regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione (5) stabilisce, per l’esecuzione dei controlli ufficiali, norme riguardanti la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui devono essere prelevati i campioni in relazione all’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui.

(8)Sia la strategia di campionamento che i criteri di rischio per definire il contenuto del piano di controllo della produzione basato sul rischio nello Stato membro dovrebbero essere stabiliti conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e in tale piano dovrebbe essere inclusa una giustificazione relativa all’attuazione dei criteri di rischio. Qualora, nel corso dell’esecuzione del piano di controllo in un determinato anno, emergano nuove informazioni su trattamenti illegali, ad esempio attraverso il piano di sorveglianza, gli Stati membri dovrebbero aggiornare senza indugio il piano di controllo della produzione basato sul rischio nello Stato membro al fine di garantire un impiego responsabile delle sostanze farmacologicamente attive e un livello elevato di protezione della salute umana. Per garantire una frequenza minima uniforme dei controlli, il presente regolamento dovrebbe definire le frequenze minime di controllo da includere nel PCNP. (9)Gli Stati membri includono inoltre nei rispettivi PCNP un piano di sorveglianza specifico, basato su campionamento aleatorio e prove riguardanti un’ampia gamma di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e loro residui, che potrebbero non essere inclusi nei piani nazionali basati sul rischio.

(10)Per il piano di sorveglianza è opportuno prelevare circa 8 000 campioni in tutta l’Unione. I controlli e il relativo campionamento dovrebbero essere ripartiti in modo proporzionale tra gli Stati membri. Tali frequenze minime di campionamento dovrebbero essere incluse nel PCNP.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC

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