IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.
(2)Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2013/798/PESC debba essere modificato.
(3)Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe concernenti l’embargo sulle armi.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1)il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana»;
2)l’articolo 2 è così modificato:
a)al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all’uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la MINUSCA, previa notifica al comitato;»;
b)al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, veicoli o attrezzature siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa notifica al comitato; oppure»;
c)al paragrafo 1, la lettera h) è soppressa;
d)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.Gli Stati membri informano il comitato prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g).».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A244%3ATOC
Foto:
pixabay
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