Decisione (PESC) 2022/1626 del Consiglio del 20 settembre 2022 recante modifica della Decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.

(2)Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2013/798/PESC debba essere modificato.

(3)Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe concernenti l’embargo sulle armi.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1)il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana»;

2)l’articolo 2 è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all’uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la MINUSCA, previa notifica al comitato;»;

b)al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, veicoli o attrezzature siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa notifica al comitato; oppure»;

c)al paragrafo 1, la lettera h) è soppressa;

d)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Gli Stati membri informano il comitato prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A244%3ATOC

Foto:

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