IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 giugno 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di modificare il quadro del programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, di seguito «CSPP») per «orientare» il parametro di riferimento del CSPP verso emittenti con migliori prestazioni climatiche. In tale contesto, il Consiglio direttivo ha precisato che per effetto di tale «orientamento», nel bilancio dell’Eurosistema, la quota di attività emesse da imprese con migliori prestazioni climatiche sarà incrementata rispetto a quella delle imprese con prestazioni peggiori. Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di imporre limiti alla scadenza per le obbligazioni di emittenti con prestazioni climatiche peggiori. È opportuno che le prestazioni climatiche degli emittenti siano misurate in termini di emissioni di gas a effetto serra, livello di ambizione con riferimento agli obiettivi di riduzione del carbonio e informativa in materia di clima. È opportuno che le prestazioni climatiche degli emittenti e i fattori che determinano l’orientamento siano valutati e calcolati utilizzando la metodologia approvata dal Consiglio direttivo.
(2)Ciò fa seguito alla revisione della strategia di politica monetaria del Consiglio direttivo e al relativo piano d'azione in materia di clima, pubblicato l’8 luglio 2021 (1). In tale contesto, il Consiglio direttivo ha riconosciuto come far fronte al cambiamento climatico costituisca una sfida a livello globale e una priorità per le politiche dell’Unione europea e ha evidenziato come il cambiamento climatico e la transizione verso un’economia più sostenibile influiscano sulle prospettive per la stabilità dei prezzi tramite il loro impatto su vari indicatori macroeconomici e sulla trasmissione della politica monetaria. I rischi fisici e di transizione connessi ai cambiamenti climatici possono incidere sul valore e sul profilo di rischio delle attività detenute nel bilancio dell'Eurosistema. Ciò vale, in particolare, per gli acquisti di attività del settore societario, in quanto i rischi finanziari connessi al clima per il bilancio dell'Eurosistema sono più elevati per gli acquisti definitivi che per le operazioni di erogazione di prestiti. Le misure sono pertanto necessarie affinché l'Eurosistema possa gestire nel modo più efficace possibile i rischi finanziari connessi al clima cui è esposto nell'attuazione della politica monetaria, al fine di perseguire il suo obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi. L'adozione da parte dell'Eurosistema di misure volte a circoscrivere il rischio di perdite finanziarie rientra nella definizione e nell'attuazione della politica monetaria, come risulta anche dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), in virtù del quale l'Eurosistema può effettuare operazioni di credito erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie.
(3)Ai sensi degli articoli 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come sancito all'articolo 2 dello statuto del SEBC, fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, l'Eurosistema sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Tali obiettivi includono un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (la «Normativa europea sul clima») stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 nel perseguimento dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi (3)..Poiché la normativa europea sul clima incide su ogni aspetto concepibile della politica economica dell'Unione, essa fa parte delle politiche economiche generali dell'Unione, che la BCE è tenuta a sostenere. Alla luce di quanto precede, nell’adeguare i propri strumenti di politica monetaria, il Consiglio direttivo, laddove due configurazioni dello strumento considerato siano in pari misura favorevoli e non lesive della stabilità dei prezzi, sceglierà la configurazione che sostiene al meglio le politiche economiche generali dell’Unione. L’integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento è volta a ridurre il rischio finanziario connesso al clima per il bilancio dell'Eurosistema, riducendo l'intensità di carbonio delle partecipazioni societarie dell'Eurosistema. La misura è concepita in modo da non produrre effetti sull'orientamento della politica monetaria relativo alle condizioni di finanziamento complessive. Dato che tale misura favorisce e non pregiudica la stabilità dei prezzi, la sua introduzione serve anche a sostenere le politiche economiche generali dell'Unione.
(4)L’integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento, unitamente all’introduzione di limiti relativi alle scadenze per le obbligazioni di emittenti con prestazioni climatiche peggiori, inoltre, supportano ulteriormente la proporzionalità del CSPP, in quanto mitigano il rischio climatico a più lungo termine per l'Eurosistema che ci si attende derivi dai suoi acquisti di attività societarie, garantendo in tal modo che il CSPP non vada oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo. Inoltre, la metodologia di orientamento per il parametro di riferimento del CSPP è concepita per essere essa stessa proporzionata. Essa tiene conto di tre categorie oggettive di metriche direttamente connesse alle emissioni e quindi al rischio finanziario connesso al clima e alla neutralità climatica: in primo luogo, le precedenti emissioni di carbonio di un emittente; in secondo luogo, metriche climatiche lungimiranti, quali, ad esempio, la circostanza che gli emittenti abbiano fissato obiettivi di decarbonizzazione ambiziosi e credibili, valutati utilizzando metodologie adeguate; e, in terzo luogo, la qualità e la completezza delle informazioni in materia di clima degli emittenti e la verifica di tali informazioni da parte di terzi. Inoltre, la progettazione della metodologia di attribuzione del punteggio climatico tiene conto, come orientamento, delle disposizioni relative ai requisiti per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Infine, la metodologia di attribuzione del punteggio climatico sarà riesaminata e aggiornata, se necessario, per tenere conto della crescente disponibilità di dati e modelli climatici, nonché dei pertinenti sviluppi normativi e dei progressi nelle capacità di valutazione del rischio, ad esempio attraverso le prove di stress climatico del bilancio dell'Eurosistema.
(5)Inoltre, nell'integrare le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell'allocazione di riferimento, l'Eurosistema tiene conto dei rischi finanziari connessi al clima, degli sviluppi normativi e giuridici, nonché dell’attuale disponibilità e qualità dei dati, mantenendo al contempo l'ampia portata dei programmi di acquisto in linea con l'obbligo di agire in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'allocazione efficiente delle risorse.
(6)Infine, la presente misura garantisce che il CSPP rispetti pienamente gli obblighi dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 11 del TFUE, in forza del quale i requisiti in materia di protezione ambientale sono integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione, che includono la politica monetaria dell'Unione. Analogamente, garantisce che il CSPP rispetti gli obblighi dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 7 TFUE, che impone all'Unione di assicurare la coerenza tra le sue politiche e le sue attività.
(7)È opportuno che l’Eurosistema applichi le modifiche all’allocazione di riferimento di cui alla presente decisione in relazione alle operazioni regolate il 1o ottobre 2022 o successivamente a tale data.
(8)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (5),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nella decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è aggiunto l'articolo 4 bis seguente:
«Articolo 4 bis
Integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento
L'allocazione di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 3, integra considerazioni relative ai cambiamenti climatici, in particolare per far fronte alla gestione dell'esposizione dell'Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo.
Il presente articolo si applica alle operazioni regolate il 1o ottobre 2022 o successivamente a tale data.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2022.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 settembre 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.241.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A241%3ATOC
Foto:
IstockPhoto
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it