LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
(2)Per far sì che l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente possa decidere in merito a una domanda che genera un riscontro positivo, o affinché l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi possa decidere in merito a una domanda con validità territoriale limitata, le informazioni fornite nel modulo di domanda dovrebbero essere complete ed esatte. Se le informazioni sono ritenute insufficienti per poter assumere una decisione, l’unità nazionale ETIAS dovrebbe poter chiedere maggiori informazioni o documenti necessari al richiedente, utilizzando un elenco di opzioni.
(3)È necessario stabilire l’elenco predefinito di opzioni di cui le unità nazionali ETIAS possono disporre per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, o all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. L’elenco dovrebbe essere generico ed elencare le informazioni e i documenti che possono essere richiesti, consentendo nel contempo al richiedente di trasmettere le informazioni o i documenti che egli stesso ritenga necessari.
(4)Il richiedente dovrebbe disporre di indicazioni chiare sulle informazioni o sui documenti che gli si chiede di fornire. La realizzazione tecnica dell’elenco predefinito di opzioni dovrebbe perciò consentire alle unità nazionali ETIAS di includere una descrizione nell’opzione o nelle opzioni selezionate. La realizzazione tecnica dell’elenco predefinito di opzioni dovrebbe inoltre indicare automaticamente al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessari in relazione alla sua domanda.
(5)Le informazioni o i documenti presentati dal richiedente entro i termini di legge dovrebbero consentire all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di decidere in merito alla domanda. La mancata presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi richiesti, tuttavia, non dovrebbe comportare il rigetto automatico della domanda di autorizzazione al viaggio.
(6)È inoltre necessario stabilire norme adeguate per proteggere i dati personali del richiedente e salvaguardare l’accesso a tali dati da parte delle autorità autorizzate, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(7)La presente decisione non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(8)Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(10)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.241.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A241%3ATOC
Foto:
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